11 Ott PRIVACY: sanzioni e definizione agevolata – scadenza del 18 dicembre 2018
<br>Il Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, pubblicato sulla G.U. n. 205 del 4 settembre 2018 ha adeguato la normativa nazionale al Regolamento Europeo 2016/679 (vedi l’articolo pubblicato su questo sito da Valter Franco).
L’articolo 18 del D.lgs. 101/2018 introduce la possibilità di definire in modo agevolato i procedimenti sanzionatori in essere e, relativamente a tale possibilità, si illustrano schematicamente e sinteticamente i relativi presupposti
la definizione riguarda gli atti di contestazione immediata di cui alla legge 689/1981 notificati entro il 25 maggio 2018 (non è possibile definire qualora il procedimento sanzionatorio si sia nel frattempo concluso con l’adozione di provvedimento di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante);
l’importo da pagare per la definizione agevolata è pari a due quinti della sanzione minima edittale (vedasi tabella in calce) – qualora nell’atto di constestazione la sanzione sia stata raddoppiata per effetto, ad esempio, della circostanza aggravante di cui all’ex art. 164 bis n. 3 del Codice (ora abrogato), si tiene conto della sola sanzione “base” con versamento dei 2/5 pari a quello indicato nella tabella in calce – qualora nell’atto di contestazione non sia indicato l’ammontare della sanzione si tiene comunque conto degli importi indicati nella predetta tabella – l’ex art. 164 bis n. 3 prevedeva infatti che nel caso di di maggiore gravità o di pregiudizio per uno o più interessati o quando la violazione coinvolga uno o più interessati, il minimo ed il massimo della sanzione fossero raddoppiati – il comma 4 prevedeva l’aumento sino al quadruplo quando le sanzioni fossero risultate inefficaci in relazione delle condizioni economiche del contravventore;
il termine ultimo per usufruire della definizione agevolata ed effettuare il pagamento è il 18 dicembre 2018;
modalità di pagamento: bollettino postale intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA” il cui numero di conto 871012; oppure con versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la seguente causale “Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____________”, unitamente al numero della contestazione;
adempimenti successivi: non è necessario utilizzare moduli particolari o trasmettere copia del pagamento effettuato al Garante, è comunque consigliabile trasmetterlo via pec all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it;
se non usufruisco della definizione agevolata? è stata introdotta la possiblità di presentare nuove memorie entro il termine del 19 febbraio 2019, dopodiché l’iter sanzionatorio seguirà il suo corso, cioè il Garante potrà disporre l’archiviazione degli atti, oppure emettere ordinanza-ingiunzione. Peraltro l’articolo 18 del D.lgs. 101/2018 interrompe i termini prescrizionali.
Il caso pratico
Il 16 marzo 2016 il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza elevava nei confronti di un ns. cliente un verbale di contestazione di “violazione amministrativa n…… ” per violazioni relative a mancata notifica al Garante (ex art. 37 c.1. del Codice) di adozione di sistemi atti a rilevare la posizione geografica di persone mediante utilizzo di procedure elettroniche (dal computer erano localizzabili i veicoli dati in uso a dipendenti); il verbale si chiudeva con la contestazione di una sanzione amministrativa di cui all’art. 163 del codice da €. 20.000 ad €. 120.000=. Tale verbale era definibile mediante pagamento, ai sensi della Legge 689/1991 di un importo pari a 40.000 €.
In assenza di adozione di ordinanza-ingiunzione da parte del Garante tale verbale, essendo anteriore al 25/05/2018, è ora definibile in misura agevolata in misura pari a 2/5 del minimo (vedi tabella art. 163) e cioè euro 8.000= (20.000/5×2)
Tabella violazioni
Violazione
Importo da versare
(pari ai 2/5 del minimo edittale)
Art. 161 (omessa informativa all’interessato)
€ 2.400
Art. 162, comma 1 ( cessione di dati)
€ 4.000
Art. 162, comma 2
€ 4.00
Art. 162, comma 2-bis, per le violazioni di cui all’art. 167
€ 4.000
Art. 162, comma 2-bis, per le violazioni di cui all’art. 33
€ 4.000
Art. 162, comma 2-ter
€ 12.000
Art. 162, comma 2-quater
€ 4.000
Art. 162-bis
€ 4.000
Art. 162-ter, comma 1
€ 10.000
Art. 162-ter, comma 2
€ 60 per ciascun contraente
Art. 162-ter, comma 4
€ 8.000
Art. 163 (notificazione)
€ 8.000
Art. 164
€ 4.000
Art. 164-bis, comma 2
€ 20.000
Visualizza le FAQ del Garante.
Visualizza il testo del D.lgs. 196/2003 integrato dalle modifiche apportate dal D.lgs. 101/2018.
Fonte: http://www.studiofranco.eu