Non riferibile e producibile in giudizio la corrispondenza tra colleghi: sentenza CNF

Ai sensi dell”Art. 48 del nuovo Codice Deontologico Forense (art. 28 del vecchio CDF) è vietato produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, e la corrispondenza, per quanto non provvista della clausola di riservatezza, contenente ipotesi transattive della controversia.

Questa norma deontologica, dettata “a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale”, mira a “tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario” e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale anche sul dovere di difesa.

Questo, in sintesi, il principio espresso dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 99 del 12 settembre 2018.