Direttiva pagamenti e novità per le carte: nuova scheda pratica

<br>A Gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto di recepimento della Direttiva europea “Psd2” (payment services directive) che ha aggiornato le regole relative ai sevizi di pagamento, conti e carte in ambito europeo nella cosiddetta “area SEPA” (area pagamenti unica europea), adeguando inoltre le normative italiane al regolamento europeo che disciplina il tetto delle commissioni sui pagamenti con carte (1). Alcune regole sono state semplicemente riscritte con aggiornamenti non sostanziali, altre sono nuove.
Tra quelle nuove rileviamo le più importanti:

obbligo per gli emittenti di carte di pagamento di preavvisare i clienti prima della loro iscrizione al CAI -la cenrale d’allarme interbancaria- a causa per esempio di un debito relativo all’utilizzo di una carta di credito o di una carta revolving non andato a buon fine, dando loro la possibilità di pagare evitando l’iscrizione;
abbassamento da 150 a 50 euro della franchigia di “responsabilità” nel caso di utilizzo indebito della carta di pagamento a seguito di furto o smarrimento, stante la regolare segnalazione del fatto alla banca o altro istituto di emissione con blocco dello strumento. Si tratta in pratica della massima perdita sopportabile dal cliente nel caso ovviamente in cui non venga ravvisato un suo comportamento fraudolento o incauto in termini di conservazione della carta stessa (o dei suoi codici di utilizzo).
nuovi limiti alle commissioni interbancarie sulle carte di debito e prepagate: per ogni singolo utilizzo commissione non superiore a 5 centesimi di euro in combinazione con una percentuale massima dello 0,2% del valore dell’operazione.

Per i micropagamenti -di importo inferiore a 5 euro- da Aprile 2018 dovranno essere applicate commissioni inferiori rispetto alle altre operazioni di pagamento.
Altre novità arriveranno in futuro, dopo l’adozione di decreti tecnici con ampi termini di adeguamento per le banche. Si tratta di un nuovo metodo di identificazione del cliente più stringente -detta “autenticazione forte” e della possibilità di affidare singoli ordini di pagamento o accessi alle informazioni sui propri conti a prestatori di servizi di pagamento diversi da quello presso il quale si ha il conto corrente.
Si fa presente in ultimo che i clienti titolari di contratti attivi al Gennaio 2018 -precisamente al 13/1/18- dovranno essere preavvisati dalla propria banca -o altro istituto di pagamento- relativamente alle novità introdotte a seguito del recepimento della nuova Direttiva entro il 12 Marzo 2018, con una comunicazione scritta o effettuata mediante altro supporto durevole accettato preventivamente.
Il cliente, lo ricordiamo, ha conseguentemente il diritto di recedere senza spese dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, con applicazione in sede di liquidazione del rapporto delle condizioni preesistenti.
Per approfondimenti sulle novità si vedano le schede pratiche:
PAGAMENTI NELL’AREA UNICA EUROPEA (SEPA): informazioni e regole
ASSEGNI E CARTE IRREGOLARI: iscrizione al CAI e sanzioni
(1) D.lgs. 218/2017 di recepimento della direttiva UE 2015/2366 e di adeguamento delle disposizioni interne al regolamento UE 751/2015
di Rita Sabelli

Fonte: https://www.aduc.it