Nulla la disposizione che vieta al condomino di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato

Il condomino che rinuncia all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento installando un impianto autonomo non è esente dalla corresponsione delle spese comuni, e quindi di quelle di gestione del servizio centralizzato.

Tuttavia, è nulla, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune, la clausola del regolamento condominiale che vieta al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, seppure il suo distacco non cagioni alcun notevole squilibrio di funzionamento né aggravio di spesa per gli altri partecipanti.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 28051 del 2 novembre 2018.