09 Nov Pace fiscale: sanatorie, rottamazioni e annullamento debiti. Una guida
Il 24 Ottobre 2018 è entrato in vigore il decreto legge che ha realizzato la cosiddetta PACE FISCALE. Si tratta di una serie di misure di condono e sanatoria che riguardano vari settori. Per alcune di esse si attendono provvedimenti attuativi.<br>SANATORIA PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC)
Si tratta in generali dei verbali redatti a seguito di verifiche fiscali presso il contribuente. Possono essere sanati presentando una dichiarazione di regolarizzazione delle violazioni constatate, entro il 31 Maggio 2019.
Sono coinvolti i PVC consegnati entro il 24/10/2018 inerenti imposte sui redditi (irpef) e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive (irap), imposta sul valore degli immobili all’estero, imposte sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto (iva). Altra condizione è che per tali atti non deve ancora risultare notificato un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio.
Per l’effettiva attuazione di questa sanatoria si attende un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Informazioni QUI.
SANATORIA AVVISI, INVITI AL CONTRADDITTORIO E ACCERTAMENTI CON ADESIONE
Gli avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione, atti di recupero notificati entro il 24/10/2018 possono essere sanati col pagamento del dovuto per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori entro il 23 Novembre 2018 oppure, se è più ampio, entro il termine per la presentazione del ricorso (residuo dal 24/10/2018).
Stesso tipo di riduzioni per gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018, sanabili col pagamento al 23 Novembre 2018. Anche gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24/10/2018 si sanano con le stesse riduzioni versando entro il 13 Novembre 2018.
Il pagamento dell’importo “sanato” può avvenire in un’unica soluzione oppure a rate trimestrali, massimo venti.
Per l’effettiva attuazione di questa sanatoria si attende un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
SANATORIA CARTELLE ESATTORIALI (ROTTAMAZIONE-TER)
Riaperta la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali relative a carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000-2017, con pagamento spalmato in cinque anni.
La nuova rottamazione, terza in ordine di tempo -dopo quelle del 2016 e 2017- si apre a tutti, anche a chi non avesse aderito alle precedenti o risultasse, rispetto alle stesse, decaduto.
Le domande vanno presentate entro il 30 Aprile 2019 su moduli predisposti dall’Agenzia delle entrate-riscossione.
Informazioni e dettagli nell’articolo Pace fiscale – Rottamazione ter – Decreto Legge 119/2018.
SANATORIA VECCHIE ROTTAMAZIONI CARTELLE
Chi non avesse pagato le rate delle vecchie rottamazioni può regolarizzarsi.
Sanatoria rate non pagate rottamazione-bis (ex Dl 148/2017)
Chi avesse ottenuto la rottamazione precedente (Dl 148/2017) e non avesse pagato le rate di luglio settembre e ottobre 2018, potrà regolarizzarsi pagando il dovuto entro il 7 Dicembre 2018. Per i debitori che si regolarizzano entro tale data vengono differite anche le restanti somme dovute divise in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con applicazione dal 1/8/2019 di interessi al tasso dello 0,3% annuo.
A questi debitori l’agente della riscossione invierà una comunicazione entro il 30 Giugno 2019 unitamente a bollettini precompilati. Il debitore ha facoltà di pagare tutta la parte residua entro il 31/7/2019.
Dilazione pagamenti rottamazione per i soggetti colpiti dai terremoti del 2016
Per i soggetti coinvolti dagli eventi sismici del 2016 (24 agosto, 26/30 ottobre), che hanno ottenuto le rottamazioni 2016 o 2017, il pagamento del residuo eventualmente ancora dovuto può essere effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, con applicazione dal 1/8/2019 di interessi al tasso dello 0,3% annuo.
Anche in questo caso l’agente della riscossione invierà una comunicazione entro il 30 Giugno 2019 unitamente a bollettini precompilati. Il debitore ha facoltà di pagare tutta la parte residua entro il 31/7/2019.
STRALCIO/ANNULLAMENTO CARICHI FINO A 1000 EURO
I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (importo comprensivo di capitale interessi e sanzioni) affidati all’agente della riscossione, e quindi iscritti a ruolo, nel periodo 2000-2010, vengono automaticamente annullati alla data del 31 Dicembre 2018. L’annullamento è automatico, senza che il debitore debba muoversi, e riguarda cartelle esattoriali che possono essere anche di importo superiore a 1.000 euro qualora comprendano addebiti di importo singolo inferiore (esempio: multa di 200 euro, altra multa di 100 euro, tassa/imposta di 800).
Le somme relative alle suddette cartelle eventualmente già versate alla data del 24/10/2018 non vengono rimborsate, mentre quelle versate dopo sono imputate alle rate di altri debiti scaduti o in scadenza oppure rimborsate.
Sono esclusi da questa disposizione i debiti relativi al recupero di aiuti di Stato, quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Sono esclusi anche i debiti relativi all’IVA riscossa all’importazione.
SANATORIA LITI CON IL FISCO
Le controversie tributarie dove è parte l’Agenzia delle entrate, di qualsiasi grado, possono essere definite pagando un importo pari al valore della controversia, ovvero al valore del tributo -oggetto di controversia- senza le sanzioni collegate e gli interessi di mora.
Se alla data del 24/10/2018 risulta già soccombente l’Agenzia delle entrate (conta il deposito della pronuncia giurisdizionale), la sanatoria si ha col pagamento della metà del valore della controversia (soccombenza in primo grado) o di un quinto (soccombenza in secondo grado), oppure del 40% se la controversia riguarda sanzioni non collegate al tributo (15% se la soccombenza è sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio).
Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la sanatoria non è dovuto alcun pagamento se il rapporto relativo ai tributi sia stato già definito.
Questa sanatoria si applica alle controversie il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è ancora concluso.
La sanatoria si perfeziona con la presentazione della domanda e il contestuale pagamento degli importi dovuti o della prima rata ENTRO il 31/5/2019. Se gli importi superano i 1000 euro è ammissibile il pagamento rateizzato in massimo 20 rate trimestrali con scadenza, oltre al 31/5, 31/8, 30/11, 28/2 e 31/5 di ciascun anno a partire dal 2019 e con l’aggiunta di interessi legali calcolati dal 1/6/2019 fino alla data del versamento. Se le somme interessate dalle controversie sanabili sono anche oggetto di rottamazione (del 2017) il perfezionamento della sanatoria è in ogni caso subordinata al versamento entro il 7/12/2018 delle rate rimaste impagate entro ottobre 2018. Dagli importi dovuti si decurtano quelli già eventualmente versati a titolo di pendenza di giudizio; eventuali somme eccedenti già versate non vengono rimborsate. Le controversie sono sospendibili con richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della sanatoria.
Entro il 10/6/2019 vanno depositate presso l’organo giurisdizionale la domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti o della prima rata, per ottenere ulteriore sospensione fino a fine dicembre 2020. L’eventuale diniego della sanatoria va notificato entro il 31/7/2020 ed è impugnabile entro 60 giorni.
Per l’attuazione di questa sanatoria si attende un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Gli enti territoriali possono stabilire come aderire a questa sanatoria con propri provvedimenti da adottare entro il 31/3/2019.
Informazioni QUI.
INTEGRATIVA PER DICHIARAZIONI FISCALI ERRATE
Le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/2017 ai fini delle imposte di vario tipo (sui redditi, sostitutive ritenute e contributi previdenziali, irap, iva) possono essere corrette ed integrate entro il 31/5/2019 presentando una dichiarazione integrativa speciale e provvedendo ai relativi pagamenti in un’unica soluzione o a rate. L’integrazione può riguardare solo i periodi di imposta per i quali, al 24/10/2018, non risultino scaduti i termini dell’accertamento, quindi il periodo 2013-2016.
Tutti i dettagli e le esclusioni sono contenuti nell’art.9 del Dl 119/2018 ma per l’effettiva operatività occorrono uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle entrate.
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
– Dl 119/2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, entrato in vigore il 24/10/2018
– Sito Agenzia delle entrate con informazioni e modulistica
di Rita Sabelli
Fonte: https://www.aduc.it