Non esenti gli immobili locati dell’associazione di volontariato

Per tali organismi sono previste agevolazioni riguardanti specifici tributi (imposta di registro e di bollo), a patto che sussistano i requisiti, soggettivi e oggettivi, stabiliti dalla legge.

In riferimento all’attività di locazione esercitata dalle associazioni di volontariato, quando detta attività consiste in una mera gestione del patrimonio, che non rientra tra i fini istituzionali dell’ente e non c’è un diretto nesso di strumentalità fra la locazione e l’attività di volontariato, l’associazione non ha le condizioni oggettive per poter usufruire delle esenzioni previste dalla legge 266/1991.

In tal senso si è espressa la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza n. 870 del 12 ottobre 2018.