20 Dic Assegni senza clausola di non trasferibilità: sanzioni ridotte anche per il passato
<br>Si rammenta che gli assegni per importi pari o superiori ai 1.000 euro vanno emessi con clausola di “non trasferibilità”.
Il D.lgs. 231/2007 prevedeva che l’emissione di assegni privi di tale clausola fossero puniti con la sanzione minima di euro 3.000 e che si potesse usufruire dell’oblazione versando il doppio del minimo, cioè euro 6.000; tale norma aveva suscitato molte perplessità, in presenza di numerosi casi di emissione di assegni di importo compreso tra i 1.000 ed i 2.000 euro, per i quali la sanzione applicabile era addirittura superiore all’importo dell’assegno.
Ora, anche per il passato, la Legge 136/2018 prevede che anche per i procedimenti amministrativi in corso, nel caso di assegni privi della clausola di non trasferibilità e di importo inferiore ai 30.000= euro, la sanzione minima è pari al 10% dell’importo dell’assegno.
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Legge 17/12/2018 n. 136
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità). – 1. All’articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all’articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima e’ pari al 10 per cento dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravita’ della violazione, accertate ai sensi dell’articolo 67”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».