23 Dic Fatturazione elettronica – Imposta di bollo assolta con versamento cumulativo tramite Mod. F24 telematico
Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Sulla generalità dei documenti emessi in formato elettronico, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, non sarà quindi possibile apporre fisicamente il contrassegno telematico e il pagamento del tributo dovrà avvenire secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014 (in vigore dal 27 giugno 2014).
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo sui documenti emessi in formato elettronico dovrà essere assolta esclusivamente tramite modello F24 telematico. Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale.
Pertanto per assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il contribuente dovrà pertanto calcolare prima la somma dei bolli dovuti su tutte le fatture emesse in corso d’anno e poi effettuare, 120 giorni prima della chiusura dell’esercizio fiscale, il pagamento tramite Modello F24 indicando il codice tributo 2501, approvato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014.
Ricordiamo che l’imposta di bollo è dovuta in misura fissa pari a 2,00 euro sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro riferite a operazioni non imponibili IVA.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del citato decreto, valorizzando, nel tracciato XML della e-fattura, l’apposito campo previsto e pagare il tributo in modalità telematica.
Ricordiamo che, secondo quanto disposto dall’art. 6 del novellato Decreto, il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
Per scaricare il testo del D.M. 17 giugno 2014 clicca qui.