06 Gen Decreto semplificazioni: misure a sostegno delle PMI creditrici delle PP.AA.
1) L’articolo 1 prevede la istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, a causa di ritardi nel pagamento dei crediti da esse vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, abbiano incontrato difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari
La dotazione finanziaria iniziale viene fissata in 50 milioni di euro.
La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all’80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000.
La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l’intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento oggetto di garanzia.
Ricordiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con l’articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662 del 22 dicembre 1996, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” ed è operativo dal 2000.
La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.
Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.
2) L’articolo 3 dispone l’abrogazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, nel quale si prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il libro unico del lavoro (LUL) avrebbe dovuto essere tenuto con modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, demandando ad un decreto ministeriale (ad oggi mai emanato) l’individuazione delle ed organizzative della tenuta.
Il Decreto semplificazioni, dunque, non abolisce il Libro Unico del Lavoro ma solamente la disposizione che ne prevedeva l’introduzione nel formato telematico a partire dal 1° gennaio 2019, con un ulteriore aggravio di adempimenti per aziende e professionisti.
Nulla di diverso quindi a partire dal 1° gennaio 2019, il Libro Unico del Lavoro resterà lo stesso.
Ricordiamo che il Libro Unico del Lavoro Telematico è la versione telematica del vecchio Libro Unico del Lavoro, ovvero, il libro che sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell’impresa, istituito con gli articoli 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008.
Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del nuovo decreto-legge clicca qui.
Per saperne di più sul Fondo di garanzia clicca qui.