Nessun risarcimento danni se ci si espone “volontariamente” al pericolo

Nessun risarcimento per la caduta subita all’interno di un parco condominiale se è la persona danneggiata che si è esposta volontariamente al pericolo.

Questa, in sintesi, la decisione della Corte di Cassazione – Sezione III Civile – che, con l’ordinanza n. 31540 del 6 dicembre 2018, ha affermato il principio secondo cui “la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi, comporta l’interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l’evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è alla volontà dello stesso danneggiato ed alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l’evento deve essere ricollegato in nesso eziologico”.