2019: il versamento del superbollo sulle autovetture – tassa imbarcazioni

<br>La tassa sulle imbarcazioni (unità da diporto) è stata abolita dal comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015, mentre per l’anno 2019 non risulta abrogato l’obbligo di corrispondere “l’addizionale erariale alla tassa automobilistica” (comunemente definito “superbollo”) da parte dei proprietari (o possessori nel caso di contratti di locazione finanziaria) di autovetture con potenza superiore ai 185 chilowatt. Di seguito vengono sinteticamente e schematicamente illustrate le norme e le modalità di versamento di tale tassa.

Soggetti: qualsiasi proprietario o detentore in locazione finanziaria di veicolo per trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 chilowatt (persone fisiche, società etc.). Si ribadisce che il versamento per i veicoli in locazione finanziaria va effettuato dall’utilizzatore.

Termine di versamento: entro il termine di versamento della tassa automobilistica “ordinaria”.

Importo del versamento: 20 euro per ogni chilowatt eccedente i 185 (salvo le riduzioni riportate nel successivo paragafo “Normativa”) – per individuare la potenza in chilowatt consultare il campo P2 del libretto di circolazione del veicolo.

Modello di versamento: il versamento si effettua con modello F24 e con la compilazione della sezione “Elementi identificativi”.

Codici tributo

“3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011”;
“3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011 – Sanzione”;
“3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011 – Interessi”;
nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:

il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “A”;
il campo “elementi identificativi” è valorizzato con la targa dell’autovettura/autoveicolo;
il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa automobilistica, nel formato AAAA (esempio: l’annualità riferita ad un bollo, validità dodici mesi, con scadenza aprile 2019 è il 2019, in quanto il pagamento della tassa automobilistica copre in tal caso il periodo a partire da maggio 2019).

Normativa

Comma 21 articolo 23 del D.L. 6/7/2011 n. 98.

21. A partire dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e’ dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, (vedi infra le modifiche: ora 20 euro e per potenza superiore ai 185 chilowatt) da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. 
L’addizionale deve essere corrisposta con le modalita’ e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato.

D.L. 6.12.2011 n. 201 – articolo 16 – comma 1
“A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e’ fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.”.
15-ter. L’addizionale di cui al comma 1 e’ ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e’ piu’ dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione……………… I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.
Informazioni reperibili sul sito internet dell’ Agenzia delle Entrate – sul sito è possibile calcolare anche l’importo del superbollo dovuto – utilizza il seguente Link.