Licenziamento dirigente sindacale per critica nei confronti del datore di lavoro

Posto che non è configurabile in assoluto una “scriminante sindacale” che legittimi ogni comportamento svolto all’interno dell’impresa dal lavoratore nell’ambito di una attività sindacale, pur costituzionalmente tutelata, l’esercizio del diritto di critica incontra, all’interno del rapporto di lavoro, limiti non dissimili da quelli previsti in generale per la manifestazione del pensiero, e cioè quello della continenza formale, attinente al modo di esposizione del pensiero critico, e quello della continenza sostanziale, attinente alla veridicità, pur valutata secondo il parametro soggettivo della verità percepita dall’autore, dei fatti denunciati (nella specie, è stata cassata la declaratoria di legittimità del licenziamento di un dirigente membro di un sindacato, per aver redatto e trasmesso ad un collega sindacalista un documento di critica dell’interpretazione data dalla società a norma imperativa riguardante la categoria protetta dal sindacato, documento successivamente diffuso da media).

Fonte: Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza, 10-07-2018, n. 18176 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.