26 Gen FORFETARI 2019: cause di esclusione e caos, forse un po' di chiarezza dal passato
<br>In premessa osservo che tutta la discussione sull’argomento di forfetario sì, forfetario no, potrebbe essere evitata se non vi fosse stato un perdurante silenzio – senza aggiungere alcun altro aggettivo – da parte dell’Agenzia delle Entrate, che sembra attendere il fornire chiarimenti e risposte in occasione di incontri, seminari etc. e non con una circolare chiara ed esaustiva da emanarsi magari entro i primi giorni di gennaio, atteso che i forfetari non applicano l’iva (dal 1° gennaio e non dalla data dell’incontro con la stampa!), non sono soggetti a fatturazione elettronica, cosicchè vengono diffusi notizie e pareri contrastanti, che non fanno altro che alimentare discussioni ed incertezze, creando, ammesso sia possibile, ulteriore caos a quello già esistente. Anche nel caso delle deleghe per la fatturazione elettronica (quelle da inviare via pec) i tempi dell’Agenzia, fissati nel Provvedimento della stessa Agenzia in cinque giorni sono stati ampiamente disattesi dalla stessa Agenzia, in alcuni casi è pervenuta la comunicazione di attivazione quasi un mese dopo: c’è chi può fissare dei tempi e disattenderli e chi, come il contribuente, non può. Ma lasciamo perdere, questa è un’altra questione che in questo Paese non si risolerà mai.
Leggo quanto scritto da Autori – indubbiamente più autorevoli del sottoscritto – che la causa di esclusione dal regime forfetario, costituita dal fatto di essere titolari di quote di controllo in SRL, opera qualora il soggetto “aspirante forfetario” abbia ceduto le quote entro il 31 dicembre 2018 – per cui la causa di esclusione opererebbe per il 2019-, e qualora tali quote vengano cedute nel corso del 2019 la causa di esclusione opera sino al 31 dicembre 2019 = diventi forfetario nel 2020.
Sarà l’età ma a mente ricordavo qualcosa del passato che sono andato a rivangare (sul mio computer c’è un po’ di storia e di appunti, a partire dal 1997), così ho trovato la Relazione Illustrativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 ottobre 2014 alla Finanziaria 2015 – D.D.L. Camera dei Deputati – atto 2679- a firma dell’allora Ministro Padoan – sulla causa ostativa dell’accesso al regime (allora si trattava di partecipazioni detenute in società a responsabilità limitata in regime di “trasparenza”, ma sempre si trattava di “partecipazioni”).
Da tale Relazione illustrativa traggo il seguente testuale periodo riportato a pagina 12, secondo paragrafo:
“il riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione dela disciplina in esame. Pertanto è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’acceso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente VENGA CEDUTA NEL CORSO DELLO STESSO PERIODO DI IMPOSTA MA PRIMA DELL’ACCESSO AL REGIME FORFETARIO. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione si acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta.”
Il contenuto di tale periodi mi sembra abbastanza chiaro e semplice, quindi non comprendo – sicuramente per le mie limitazioni – come si faccia ad affermare che la causa di preclusione in discussione operi con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente (cioè possesso della partecipazione al 31 dicembre 2018 che impedisce l’accesso al regime dei forfetari nel 2019 e, qualora tale partecipazione venga dismessa nel 2019 consenta l’accesso al predetto regime solo dal 2020) e mi apparirà ancora più strano se anche l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate – quando arriverà, come non so – confermerà tale interpretazione, osservando che l’interpretazione del MEF supera, se non altro in via gerarchica, l’interpretazione eventuale dell’Agenzia delle Entrate.
Poi è noto che in questo Paese una circolare, a volte, stravolge la Legge, che ci sono le interpretazioni, le risoluzioni, i comunicati stampa che spesso sostituiscono qualsiasi disposizione.