per la pensione di anzianità obbligo di cancellazione dall’albo professionale

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 2225 del 25 gennaio 2019 ha affermato che, in assenza di qualsiasi abrogazione, deroga o modifica, rimane immutata la disposizione recata dall’art. 3, legge n. 576 del 1980, che prevede la cancellazione dall’albo professionale degli avvocati e dei procuratori per l’accesso alla pensione di anzianita? a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

La Suprema Corte ha inoltre ricordato come il requisito della cessazione di ogni attività lavorativa subordinata per l’accesso dei lavoratori dipendenti alla pensione di anzianità, sia rimasto immutato anche dopo la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (legge 8 agosto 1995, n. 335) che ne ha modificato soltanto i requisiti assicurativi e contributivi.