02 Feb QUOTA 100 – Decreto Legge n. 4/2019
Il 29 gennaio 2019 è entrato in vigore il decreto legge n° 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, riguardante la riforma pensionistica e, in particolare, l’introduzione del diritto alla pensione anticipata con Quota 100, l’estensione di “opzione donna”, la proroga dell’Ape sociale, il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci e il riscatto della laurea agevolato.<br>QUOTA 100 costituisce una modalità opzionale di accesso anticipato alla pensione, valevole per il triennio 2019-2021, che non comporta l’abrogazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata, che rimangono sempre accessibili. Sono ammessi a fruire dell’opzione, anche dopo il 2021, anche coloro che matureranno i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021.
I requisiti per accedere a quota 100 sono due: anagrafico e contributivo e devono essere posseduti entrambi dal richiedente. Quello anagrafico è pari a 62 anni di età, quello contributivo a 38 anni di contributi (il totale di 100 non può essere raggiunto con altre combinazioni numeriche).
Una volta perfezionati entrambi i requisiti, bisognerà attendere una finestra prima della decorrenza vera e propria della pensione. Nel settore privato, per chi avrà maturato i requisiti entro la fine del 2018, l’accesso materiale sarà consentito ad aprile 2019. Nel settore pubblico sarà invece consentito a partire da agosto 2019.
Per chi maturerà i requisisti dal 01.01.2019 i 3 mesi (settore privato) o i 6 mesi (settore pubblico) decorreranno dal mese di maturazione dei requisiti.
Per la determinazione dell’importo dell’assegno pensionistico si continueranno ad applicare le regole di calcolo tradizionali. Non vi sono dunque decurtazioni riservate alle pensioni in quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come ad esempio per opzione donna in cui il calcolo viene effettuato integralmente con il metodo contributivo). Evidentemente, qualora l’assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta.
Quota 100 non è cumulabile con qualsiasi altro reddito di lavoro dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (67 anni fino al 2020). Potrà essere tuttavia percepito il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite annuale di 5.000 euro lordi annui.
Non possono accedere a quota 100 i lavoratori che si trovino in un programma di esodo volontario (isopensione o assegno straordinario di solidarietà erogato da fondi settoriali) nonché il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza.
Il decreto prevede inoltre la possibilità di intervento dei fondi di solidarietà bilaterali di settore, i quali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungeranno i requisiti previsti per l’accesso a quota 100 entro il 31 dicembre 2021. L’intervento dei fondi è consentito solo in presenza di accordi collettivi nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
Quota 100 rappresenta, quindi, un ulteriore canale di uscita dal lavoro, ma tuttavia permangono le altre vie di pensionamento che elenchiamo in modo da avere una visione di insieme.
La PENSIONE DI VECCHIAIA non viene modificata dall’intervento del Governo. Può essere richiesta quindi con il requisito anagrafico di 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi. Alla pensione di vecchiaia non si applicano le finestre.
PENSIONE ANTICIPATA. Il decreto cristallizza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 i requisiti contributivi per la pensione anticipata senza adeguarli all’incremento della speranza di vita di 5 mesi accertato dall’Istat. A prescindere dall’età anagrafica è possibile il pensionamento anticipato con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Per il pensionamento anticipato si introduce però la finestra mobile trimestrale.
Per i LAVORATORI PRECOCI, cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età, si sterilizza l’adeguamento alla speranza di vita. Possono accedere alla pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Si applica però la finestra mobile trimestrale.
OPZIONE DONNA che comporta l’applicazione integrale del metodo di calcolo contributivo, possa essere ora attivata dalle lavoratrici dipendenti con 58 anni di età e delle lavoratrici autonome con 59 anni avendo maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni di contributi. Entrambi i requisiti vanno maturati entro il 31 dicembre 2018, mentre le finestre possono decorrere anche successivamente. Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. In caso di opzione donna si applica la finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome.
L’APE SOCIALE viene prorogata di un solo anno, dunque sarà possibile richiederla fino alla fine di novembre 2019.
Le sue caratteristiche rimangono identiche, cioè è necessario maturare almeno 63 anni di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. Bisogna essere in possesso di uno dei seguenti quattro status:
disoccupati che da almeno tre mesi abbiano esaurito la prestazione di disoccupazione loro spettante;
lavoratori che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con disabilità grave;
lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74%;
lavoratori che da almeno sei degli ultimi sette anni di lavoro, svolgono in maniera continuativa le professioni difficoltose e rischiose elencate dalla normativa.
Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta un’anzianità contributiva minima di 30 anni, che sale a 36 anni per la quarta categoria.
Prosegue la sperimentazione dell’APE VOLONTARIA. Possono usufruirne i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, autonomi e parasubordinati che abbiano almeno 63 anni di età, maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi e siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione.