19 Feb Successione telematica e privacy
<br>Sul tema privacy/dichiarazione di successione, già con articolo del 6 luglio 2016, avevamo evidenziato che:
nelle dichiarazioni di successione non sono presenti dati definibili ex “dati sensibili”, ora dati “particolari” indicati nell’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 che di seguito si riporta
È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona., fatto salvo quanto di seguito indicato;
per tutelare la privacy (per esempio con riguardo alla disponibilità di fondi presso banche diverse) era sufficiente presentare più dichiarazioni, cioè una dichiarazione “originaria” con ad esempio l’indicazione dei soli immobili, cui far seguire una o più dichiarazioni integrative, in una di queste ultime da indicare, ad esempio, le disponibilità finanziarie presso la banca xy, in un’altra indicare quote societarie, etc. etc.
Per quanto riguarda i dati ex “sensibili” nell’articolo del 6 luglio 2016 veniva indicato che tali dati si sarebbero potuti riscontrare unicamente nel caso di un legato o di un lascito del de cuius nei confronti di istituzioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, in quanto le consistenze bancarie non appartengono alla categoria dei dati definiti ex “sensibili”.
Fatto sta che il Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce al punto 27 dei “considerando” che “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute” e, quindi, anche se nella dichiarazione di successione fosse indicato un lascito/legato di cui al paragrafo precedente, la normativa sulla tutela dei dati personali non si applicherebbe comunque.
Dal 1° gennaio 2019 è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di successione online: tale dichiarazione non può essere oggetto di dichiarazioni integrative, ma prevede unicamente la redazione di un’unica dichiarazione di successione e, nel caso in cui si renda necessario integrare la dichiarazione (ad esempio per un cespite omesso nella dichiarazione originaria) la presentazione sempre on line di una dichiarazione di successione sostitutiva, contenente cioè tutti gli elementi della dichiarazione originaria e l’indicazione dell’elemento “da integrare”: la dichiarazione sostitutiva contiene tutti i cespiti caduti in successione: in questo modo non è più percorribile la procedura indicata nel citato articolo del 6 luglio 2016 e cioè non è più possibile presentare una dichiarazione originaria e numero x dichiarazioni integrative.
D’accordo che non si tratta di dati ex “sensibili” ma il volere degli eredi potrebbe essere quello che per discrezione o qualsiasi altro motivo non si reputi opportuno che, ad esempio, una banca venga a conoscenza degli investimenti del de cuius presso una banca diversa, cosa non più possibile.
Copia della dichiarazione di successione cartacea veniva inviata dall’Agenzia delle Entrate al Comune nel quale erano situtati immobili di proprietà del de cuius: anche in questo caso sino al 31 dicembre 2018 era possibile, presentando dichiarazioni “originarie + integrative” evitare che il Comune venisse a conoscenza, ad esempio, di consistenze bancarie e/o investimenti del de cuius caduti in successione: per tale aspetto, da informazioni assunte presso il Comune, risulta che, a seguito della presentazione della successione on line, il Comune riceva unicamente un flusso di informazioni riguardante i soli immobili, senza che riceva il flusso delle intere informazioni (cioè immobili più disponibilità finanziarie) contenute nella dichiarazione di successione telematica.