Divieto per l’Avvocato di assumere un incarico nei confronti dell’ex-cliente

L’art. 68 del nuovo Codice Deontologico Forense consente all’avvocato di assumere un incarico contro una parte già assistita nel rispetto di due concorrenti condizioni:

  • che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale;
  • che l’oggetto del nuovo incarico sia “estraneo” a quello espletato in precedenza (diversamente, infatti, il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita si configura come assoluto e perdurante, quindi, nonostante il trascorrere del biennio).

Rimane comunque il divieto per l’avvocato, anche quando sia trascorso il biennio e il nuovo incarico sia diverso per oggetto da quello precedente, di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

Ad affermare questo principio il Consiglio Nazionale Forense che, con la sentenza n. 123 del 16 ottobre 2018, ha rigettato il ricorso presentato da un avvocato e confermato quanto deciso dal COA territoriale.