Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

L’art. 2 della L. n. 155/2017, al comma 1, lett. o) ha previsto l’istituzione di un albo di soggetti cui affidare incarichi di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza, con specifici requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza.

L’ “Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese“, come precisato all’art. 2, comma 1, lett, n), del D.Lgs. n. 14/2019, è l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dal presente codice.

Si tratta di un Albo dei soggetti che, su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dal presente codice, quali: le funzioni di curatore, di commissario giudiziale e di liquidatore.

L’iscrizione all’albo comporta non solo il possesso di precisi requisiti di onorabilità, ma anche il rispetto di tutta una serie di requisiti e limiti previsti dagli artt. 356, 357 e 358 del Codice.

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 358, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza e quindi essere iscritti all’Albo:

  1. gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  2. gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
  3. coloro che abbiano svolto f unzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Possono ottenere l’iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), che dimostrano:

– di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni (recante Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento);

– di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.

All’art. 358 vengono stabiliti i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure. La nomina agli incarichi nelle procedure è fatta dall’autorità giudiziaria tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati e degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico.

Le nomine devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi, esigenza che l’esistenza di un albo nazionale renderà più facile assicurare, pur dovendo essere bilanciata con l’esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie, specifiche esperienze in rapporto alla natura ed all’oggetto dell’incarico.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2020, dovranno essere stabilite, in particolare:

  1. le modalità di iscrizione all’albo;
  2. le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
  3. le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Con lo stesso decreto dovrà, inoltre, essere stabilito l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’albo.

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Per scaricare il testo del D.M. n. 202/2014 clicca qui.