11 Apr Il bollo sulle fatture elettroniche: quante sono le fatture emesse?
<br>L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va versata trimestralmente entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio (vedi infra un sunto su tale modalità); l’importo dovuto risulta nell’area riservata “fatture e corrispettivi” (nella sezione”consultazione”) ed è possibile prelevare in download il modello F24 oppure confermare l’addebito su un conto corrente senza presentare il modello F24.
Fin qui tutto semplice, o quasi.
Il programma gestionale che utilizziamo provvede anch’esso alla predisposizione del modello F24 per il versamento trimestrale dell’imposta di bollo.
Il problema nasce tra il confronto per il primo trimestre del 2019 degli importi dell’imposta di bollo indicata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e quelli risultanti dal gestionale: ad esempio mi trovo 52 fatture soggette a bollo nel sito dell’Agenzia e 64 fatture soggette alla stessa imposta dal gestionale.
Si è messa in moto la “nostra” dott.ssa Serra per verificare da cosa derivi tale differenza ed è giunta alla seguente conclusione:
l’agenzia delle entrate tiene conto delle fatture trasmesse allo SDI entro la data del 31 marzo
il gestionale tiene conto delle fatture emesse con data entro il 31 marzo 2019 anche se trasmesse nei primi giorni di aprile
Ma di quale dato si deve allora tenere conto?
A nostro avviso il conteggio esatto è quello dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la fattura elettronica si considera emessa nel momento in cui viene trasmessa allo SDI (art. 21 c. 1 DPR 633/72).
Nella sostanza – cosa che dovrebbe essere maggiormente importante rispetto alla forma – il considerare le fatture emesse ante trasmissione non va a variare l’importo che complessivamente sarà dovuto nel corso dell’anno, fatto sta che relativamente a ciascun trimestre il dovuto risultante dall’agenzia delle entrate risulterà inferiore a quanto versato, se si tiene conto delle risultanza del gestionale.
In un altro caso l’Agenzia delle Entrate calcola l’imposta di bollo per 16 euro (6 fatture emesse e trasmesse entro il 31 marzo= 12 euro) conteggiando anche l’imposta di bollo su 2 fatture emesse con data post 31 marzo e trasmesse dopo la stessa data).
Sarà quindi opportuno che anche sul primo versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche vi sia un periodo di tolleranza e di esclusione da sanzioni.
Breve sintesi sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Rammentiamo che su alcune fattispecie di addebiti è necessario assoggettare la fattura all’imposta di bollo di euro 2,00 (per la casistica rinviamo al documento consultabile attraverso il seguente LINK).
Con comunicato stampa del 28/12/2018 il MEF indica che con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.
In pratica si prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio; il contribuente dovrà provvedere entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre al pagamento dell’imposta di bollo.
scadenze: 20 aprile – 20 luglio – 20 ottobre – 20 gennaio
Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.
Per conoscere l’ammontare dovuto è necessario accedere all’area riservata del portale dell’agenzia delle entrate.
Nel caso in cui la fattura sia da assoggettare ad imposta di bollo, sulla fattura elettronica dovrà essere indicato “imposta di bollo assolta ai sensi art. 6 c.2 del D.M. 17/6/2014”.