14 Apr Le modifiche della legge di bilancio 2019 al regime forfetario nella circolare dell’Agenzia Entrate
I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività.
Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.
Questi alcuni dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito nella Circolare n. 9 del 10 aprile 2019, tramite la quale fornisce chiarimenti sulle modifiche al regime forfettario operate dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 9 a 11, legge 145/2018) con lo scopo di allargarne il perimetro di applicazione.
In base alle modifiche introdotte i suddetti contribuenti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro possono aderire al regime e applicare, ai redditi determinati forfetariamente, un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap.
Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta. Per calcolare il reddito imponibile è necessario applicare un coefficiente di redditività stabilito dalla legge in base al tipo di attività esercitata.
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