Avvocato irriguardoso nei confronti del Giudice? Sospeso dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi

Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi del Codice deontologico, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato.

Costituisce pertanto violazione dell’art. 53 cdf il comportamento dell’avvocato che si dimostri irriguardoso, irrispettoso ed aggressivo nei confronti del Giudice, pronunciando anche frasi di contenuto minaccioso e alterando il normale svolgimento dell’udienza.

Questo il principio affermato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 138 del 22 novembre 2018, in applicazione del quale il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare, irrogata all’avvocato, della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per il periodo di due mesi.