Per i delitti puniti con l’ergastolo inapplicabile il giudizio abbreviato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19-04-2019 è stata pubblicata la Legge 12 aprile 2019 n. 33 che stabilisce l’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, la richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) può essere riproposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 del codice di procedura penale.

Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2, c.c.p..

Il provvedimento è entrato in vigore il 20 aprile scorso e le disposizioni contenute, come specificato all’art.5, si applicano ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.