Prestazioni sanitarie e liste di attesa: il piano nazionale 2019-2021

<br>A Febbraio 2019 è stato adottato a livello nazionale il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, attuato poi dalle Regioni con piani propri (PRGLA) stabilendo a livello regionale tempi massimi di resa delle prestazioni sanitarie che devono rientrare in quelli stabiliti a livello nazionale.
Da dire subito che non si tratta di una novità ma del piano che subentra al precedente senza modificarne sostanzialmente i termini e che purtroppo potrebbe come i precedenti rimanere in parte “sulla carta”, trattandosi di diritti non sempre rispettati. Le lunghe liste di attesa per le prestazioni sanitarie lo testimoniano. Si consideri comunque che l’obiettivo posto dal piano nazionale è quello di rispettare i termini in almeno il 90% dei casi.
In ogni caso questa volta non solo sono stati assegnati ulteriori fondi proprio al fine di ridurre i tempi di attesa sanitari (350 milioni di euro in tre anni), ma è stato anche creato un osservatorio che affiancherà Regioni e Province autonome con attività di monitoraggio.
TEMPI ATTESA MASSIMI NAZIONALI
PRESTAZIONI AMBULATORIALI
La prima cosa importante da dire è che in fase di prescrizione e prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali -nel cui ambito rientrano visite o prestazioni strumentali come mammografia, tc, ecografie, etc.- deve essere indicato se si tratta di primo accesso con conseguente assegnazione della classe di priorità. Ciò oltre all’indicazione del “quesito diagnostico”, ovvero la diagnosi o sospetta diagnosi per la quale viene chiesta la prestazione.
I tempi di attesa massimi fissati a livello nazionale sono:

Classe di priorità
Tempo di attesa

U
(Urgente) Da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore

B
(Breve) Da eseguire entro 10 giorni

D
(Differibile) Da eseguire entro 30 giorni per le visite o entro 60 per gli accertamenti

P
(Programmabile) Da eseguire entro 120 giorni (fino al 31/12/2019 entro 180 giorni)

Ai fini del monitoraggio i termini previsti dalle Regioni devono essere rispettati almeno per il 90%. Il monitoraggio della classe P inizierà dal 2020.
PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO
Anche per i ricoveri programmati le Regioni e Province Autonome devono prevedere l’uso delle classi di priorità.

Classe di priorità
Indicazioni

A
Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi

B
Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi

C
Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi

D
Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi

Al momento dell’inserimento nella lista di attesa devono essere fornite al cittadino informazioni sul suo ricovero, sulla classe di priorità assegnata e relativi tempi di attesa e sulle eventuali prescrizioni previste per il pre-ricovero.
Ciascun paziente può chiedere di prendere visione della sua posizione della lisa di attesa rivolgendosi alla Direzione Sanitaria o alla Direzione Medica Ospedaliera.
Eventuali modifiche all’ordine di priorità dovute a modifiche delle condizioni di salute del paziente o perché questi intenda rinviare l’intervento possono essere apportate tramite il medico proponente.
Note
– per le prestazioni che riguardano malattie del sistema cardiocircolatorio e tumori il percorso è particolare e prevede tempistiche fissate caso per caso in “percorsi diagnostici terapeutici assistenziali” (PDTA) formulati se necessario con l’ausilio di più medici.
DISPOSIZIONI GENERALI, DIRITTI
A livello regionale -nei Piani adottati a seguito di quello nazionale- sono diverse le iniziative da garantire, tra cui:
– tempi di attesa massimi NON superiori a quelli nazionali, con EVENTUALE previsione dell’apertura delle strutture sanitarie anche nelle ore serali e nel fine settimana;
– utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per almeno l’80% della loro capacità produttiva (valutando anche il relativo fabbisogno di personale);
– gestione trasparente degli accessi attraverso l’uso del CUP che deve gestire in maniera centralizzata tutte le agende delle strutture pubbliche e private-accreditate. Al riguardo deve essere dato sviluppo al sistema di CUP online che consenta anche la consultazione dei tempi di attesa;
– organizzazione di sistemi telefonici di richiamata oppure telematici di modifica e disdetta delle prenotazioni in modo da contenere il fenomeno diffuso della mancata presentazione dell’utente che peraltro comporta per ques’ultimo addebito del ticket ed eventualmente di sanzioni;
– promozione del sistema di prenotazione tramite le farmacie;
– realizzazione delle procedure di “presa in carico” dei pazienti cronici con prenotazione dei controlli attraverso le strutture che hanno in carico il paziente senza passare dal medico di famiglia;
– definizione di percorsi di tutela attivabili qualora venga superato il tempo massimo di attesa. Procedure che consentano, in questi casi, di effettuare la prestazione presso un organismo privato accreditato senza ulteriori costi rispetto al ticket.
Sui siti web delle Regioni e delle Asl devono esserci informazioni sui piani di attesa e sui diritti come il predetto percorso di garanzia. La diffusione delle informazioni deve avvenire anche tramite gli URP, uffici relazioni con il pubblico, e le Carte dei servizi.
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
– Legge 124/1998 in particolare art.3
– Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021
Informazioni sul sito Ministero della Salute.
di Rita Sabelli

Fonte: https://www.aduc.it