sentenza Corte di Giustizia Unione Europea

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una disciplina nazionale, che vieta l’iscrizione di una persona come avvocato con il suo titolo professionale di origine a causa del suo status di monaco.

L’articolo 6 della direttiva in parola non consente ad uno Stato membro di vietare automaticamente ad una persona, in possesso dei requisiti per l’iscrizione ai sensi dell’articolo 3, di esercitare la professione di avvocato in detto Stato con il suo titolo professionale di origine per il motivo che, in quanto persona sottoposta alla disciplina religiosa, non può per definizione comportarsi nel modo richiesto per fornire le garanzie necessarie per l’esercizio dell’attività forense.

Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza del 7 maggio 2019 (causa C-431/17), ha stabilito che è contraria al diritto dell’Unione Europea la legge che vieta ad un monaco in possesso della qualifica di avvocato di iscriversi all’albo e di esercitare la professione di avvocato in un altro Stato membro.