Le modalità di presentazione della dichiarazione sono “tassative e vincolanti”: sentenza Cassazione

Con l’ordinanza n. 12107 dell’8 maggio 2019 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, ha ribadito il principio secondo cui le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, individuate dall’art. 3 del Dpr. n. 322/1988, sono tassative e vincolanti per il contribuente.

Di conseguenza, ove questi sia tenuto ad utilizzare il servizio telematico e presenti invece la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo, senza che assuma rilevanza la previsione di una sanzione inferiore, da parte dell’art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l’omessa dichiarazione.

Sulla base del principio sopra enunciato la Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso di un contribuente e confermato l’avviso di accertamento Iva basato sul presupposto della mancata presentazione della dichiarazione, spedita irritualmente a mezzo posta anziché per via telematica.