05 Giu Invalidità civile: soglie e benefici economici
<br>L’invalidità civile è il riconoscimento di uno stato invalidante congenito o derivante da particolari eventi (infortuni, incidenti, malattie, interventi medici, etc.) in base al quale, a seconda della percentuale di inabilita’ accertata, e’ possibile ottenere benefici economici e socio-sanitari, condizionati dall’età e talvolta dal reddito.
Per la legge (legge 118/1971) sono invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni (ovvero infermità), congenite o acquisite, fisiche, psichiche o sensoriali, che provocano un danno funzionale, ovvero una limitazione o impedimento a svolgere normalmente le varie attività della vita. Dalla categoria sono esclusi gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio.
Sono considerati invalidi anche i ciechi civili e i sordomuti, per i quali i benefici economici sono però disciplinati con leggi a parte (si veda la sezione "riferimenti normativi").
Perché si possa parlare di invalidità allo stato di minorazione deve conseguire una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (per i soggetti tra i 18 e i 67 anni), oppure difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni tipiche dell’età (per i minori di anni 18 e ultra 67enni). Per ottenere dei benefici la percentuale di invalidità attribuita alla propria patologia deve essere di almeno il 33% (un terzo).
SOGLIE DI INVALIDITA’ E BENEFICI
L’accertamento dello stato di inabilità da parte delle commissioni mediche determina l’assegnazione di una determinata percentuale di invalidità. Essa rappresenta la riduzione della capacità lavorativa della persona. Se tale riduzione e’ inferiore ad un terzo (circa il 33%), non si può parlare di "stato di invalidità" e non sono conseguentemente previsti benefici di alcun tipo.
Per soglie maggiori invece sono previsti benefici, economici e non:
– soglia minima (33%): protesi e prestazioni ortopediche (DMS 31/5/2001);
– soglia del 45%: iscrizione nelle liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro (legge 482/1968 e legge 68/1999);
– soglia del 50%: congedo straordinario per cure (legge 509/1988);
– soglia del 66%: esenzione ticket sanitario (legge 509/1988)
– soglia del 74%: assegno mensile di inabilità, concesso alle persone di eta’ compresa tra i 18 e i 67 anni, prive di impiego, con reddito minimo.
– soglia del 100% (invalidità totale): pensione di inabilita’ per persone di eta’ compresa tra i 18 e i 67 anni con reddito minimo e, per i soggetti non deambulanti e non autosufficienti, indennità di accompagnamento.
Per i ciechi civili e i sordomuti il discorso è a parte, non vi sono fasce a cui riferirsi:
– in caso di cecità assoluta: ausili e protesi, esenzione dal ticket sanitario, pensione di invalidità civile nella fascia fra i 18 e i 67 anni, indennità di accompagnamento in ogni età, indennità speciale.
– in caso di cecità parziale: ausili e protesi, esenzione dal ticket sanitario, pensione di invalidità civile nella fascia tra i 18 e i 67 anni, indennità speciale.
– in caso di sordomutismo: ausili e protesi, esenzione dal ticket sanitario, pensione nella fascia tra i 18 e i 67 anni, indennità di comunicazione.
Per i minori di 18 anni e gli ultra67enni i criteri di assegnazione dei benefici economici sono particolari. Si veda la prossima sezione per i dettagli.
DETTAGLIO DEI BENEFICI ECONOMICI
Assegno di accompagnamento (indennità di accompagnamento)
Spetta agli invalidi totali che si trovino nell’impossibilita’ di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che abbiano bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’importo mensile per l’anno 2019 e’ di 517,84 euro per 12 mensilità.
L’indennità di accompagnamento spetta anche a chi è stato riconosciuto cieco assoluto, per un importo di mensile di 921,13 euro per 12 mensilità.
In ambedue i casi non sono previste limitazioni rispetto al reddito.
L’indennità può essere percepita anche da chi svolge un’attività lavorativa e spetta anche a chi abbia compiuto i 67 anni. Non può essere percepita invece se il soggetto già è intestatario di indennità relative ad invalidità di guerra, di lavoro o di servizio.
Per informazioni e dettagli si veda il sito INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemDir=50194
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50081&lang=IT
(vedi legge 118/1971, legge 18/1980, legge 406/1968 e art.1 legge 508/1988)
Indennità di frequenza
Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 a cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta’, e ai minori con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore. E’ concessa con cadenza mensile per il ricorso, continuo o periodico, a trattamenti riabilitativi o terapeutici presso centri ambulatoriali o diurni, pubblici o privati, purche’ convenzionati. E’ anche concessa agli invalidi minori di 18 anni che frequentano scuole, pubbliche o private, a partire dall’asilo nido oppure centri di formazione o addestramento personale finalizzati al reinserimento sociale.
Per il 2019 l’indennità di frequenza e’ di 285,66 euro mensili quando il reddito personale annuo -dell’anno precedente- non superi i 4.906,72 euro.
Per informazioni e dettagli si veda il sito INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50195&lang=IT
(vedi art.1 legge 289/90 e sentenza Corte Costituzionale 467/2002).
Indennita’ speciale per i ciechi parziali
Ai ciechi parziali (con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione) per il 2019 spetta una speciale indennità di 210,61 euro mensili, per 12 mensilita’ e senza alcun limite di reddito.
Per informazioni e dettagli si veda in sito INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50079&lang=IT
(vedi leggi 382/1970, 508/1988 e 289/1990).
Indennità di comunicazione
Ai sordomuti (soggetti affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato) è concessa per il 2019 un’indennità di comunicazione di 256,89 euro per dodici mensilità, senza limiti di reddito.
Tale indennità è corrisposta d’ufficio anche ai sordomuti titolari della pensione non reversibile (vedi più avanti).
Per informazioni e dettagli si veda il sito INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50080&lang=IT
(vedi leggi 381/1970 e 508/1988).
Pensione di invalidità (assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali)
Spetta agli invalidi di eta’ compresa tra i 18 e i 67 anni con accertata riduzione della capacita’ lavorativa in misura pari o superiore al 74%, per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa, senza reddito o con reddito basso (relativo all’anno precedente l’erogazione).
Per il 2019 il limite di reddito e’ 4.906,72 euro e l’assegno mensile e’ di 285,66 euro pagabili per tredici mensilità. Il pagamento avviene da parte degli enti comunali di assistenza bimestralmente con scadenza ad inizio mese.
Per attestare di non svolgere attività lavorativa deve essere consegnata all’INPS una auto-dichiarazione (dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr 445/2000) con cadenza annuale. Allo stesso modo deve essere data immediata comunicazione all’INPS dell’eventuale ripresa dell’attività lavorativa.
Al compimento del 67simo anno di età (età pensionabile) la pensione di invalidità civile si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile.
Per informazioni e dettagli si veda il sito dell’INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50196&lang=IT
(vedi legge 118/1971).
Pensione di inabilita’
Spetta agli invalidi totali (al 100%) di eta’ compresa tra i 18 e i 67 anni con accertata totale inabilita’ lavorativa e con basso reddito (relativo all’anno precedente l’erogazione).
Per il 2019 l’importo mensile erogato e’ di 285,66 euro per tredici mensilità e il limite di reddito (dell’anno precedente) è di 16.814,34 euro (*).
Il pagamento avviene da parte degli enti comunali di assistenza bimestralmente con scadenza ad inizio mese. In caso di morte del soggetto la pensione non passa agli eredi. Il soggetto che percepisce la pensione puo’ lavorare -nei limiti delle proprie capacita’- e possedere la patente di guida.
Al compimento del 67simo anno di eta’ al posto della pensione di inabilita’ viene erogata la pensione sociale.
Per informazioni e dettagli si veda il sito dell’INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50265&lang=IT
(vedi leggi 118/1971 e 509/1988).
(*) Sul limite di reddito per le pensioni degli invalidi totali va aperta una parentesi: l’INPS aveva introdotto una spiacevole novita’ precisando che il reddito da prendere in considerazione era quello familiare, basandosi su una sentenza di Cassazione (n.4677/2011). In un secondo momento l’interpretazione INPS era stata sospesa. Poi, con il Dl 76/2013 (art.10 comma 5) e’ arrivata la parola finale: dal 28/6/2013 deve essere preso in considerazione il reddito personale, escludendo quello degli eventuali altri componenti del nucleo familiare. Una successiva sentenza di Cassazione (n.27812/2013) ha stabilito che gli invalidi in giudizio con l’INPS per il riconoscimento della pensione basato su questo punto hanno diritto al riconoscimento ma non agli arretrati; l’erogazione sulla base del reddito personale infatti si applica dal 28/6/2013.
Pensione ai ciechi civili
E’ resa una pensione non reversibile, per il 2019:
– ai ciechi assoluti: 308,93 euro mensili per 13 mensilita’;
– ai ciechi parziali (residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione : euro 285,66 euro mensili per 13 mensilita’;
In entrambi i casi il soggetto non deve percepire un reddito superiore a 16.814,34 euro.
Se i ciechi assoluti sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenzaili a carico di enti pubblici o facenti parte di comunità, la pensione e’ ridotta a 285,66 euro mensili.
Per informazioni e dettagli si veda il sito INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50078&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50077&lang=IT
(vedi Legge 66/1962).
Nota importante: una sentenza di Cassazione del 2012, la n.15464/2012, ha confermato l’orientamento secondo cui al cieco totale che beneficia della pensione ai sensi della Legge 66/1962 puo’ continuare a percepirla anche se trova lavoro e conseguentemente percepisce un reddito superiore alla soglia di legge. Si veda in merito questo approfondimento.
Pensione ai sordomuti
Spetta ai sordi di eta’ compresa tra 18 e 67 anni, con sordità congenita o acquisita durante l’eta’ evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. Sono escluse le sordita’ di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, lavoro o di servizio.
L’importo mensile per il 2019 e’ di 285,66 euro per chi ha reddito non superiore a 16.814,34 euro.
Al compimento del 67simo anno di eta’ l’assegno mensile suddetto e’ sostituito dalla pensione sociale dell’INPS.
Per informazioni e dettagli si veda in sito INPS
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50076&lang=IT
(vedi legge 381/1970).
RICONOSCIMENTO e VERIFICHE
Dal 1/1/2010 le domande di riconoscimento dell’invalidità, sordità o cecità civile devono essere presentate direttamente all’INPS per via telematica. Nelle sezioni linkate sopra, di approfondimento, si trova a tal scopo il tasto “accedi al servizio”.
L’Inps invia poi le domande alle ASL di competenza per l’effettuazione degli accertamenti tramite commissioni mediche integrate da un medico dell’INPS. L’accertamento definitivo e’ comunque effettuato dall’INPS, cosi’ come il controllo della permanenza dei requisiti nei confronti dei soggetti gia’ titolari dei benefici economici.
La domanda è unica ed è valida sia per l’accertamento dello stato di invalidità, cecità o sordità sia per le prestazioni economiche eventualmente spettanti rispetto alla minorazione riconosciuta.
Al termine del procedimento di accertamento viene notificato al richiedente un verbale sanitario.
RICORSI
Avverso il mancato riconoscimento dell’invalidità , cecità o sordità civile e’ ammesso unicamente il ricorso in giudizio, da promuovere entro 180 giorni dalla notifica del verbale sanitario. Il ricorso deve essere fatto contro l’INPS (unica controparte) per via civile.
Contro provvedimenti di rigetto o revoca dei benefici economici, invece, il ricorso va fatto per via amministrativa.
Tutti i dettagli sul sito INPS
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46045
RIFERIMENTI NORMATIVI
– Legge 381/1970 (assistenza ai sordomuti)
– Legge 382/1970 (assistenza ai ciechi civili)
– Legge 118/1971 (norme a favore degli invalidi civili)
– Legge 508/1988 (indennita’ di accompagnamento), modificata anche dalla legge 289/1990
– D.lgs.509/1988 artt.1/6
– Decreto Ministero Sanita’ 5/2/1992 (tabelle di invalidita’ )
– DL 78/2009 divenuto legge 102/2009 art. 20 (nuove regole per le domande di riconoscimento)
– DL 78/2010 divenuto legge 122/2010 artt.10/10bis
Note sulla normativa:
– L’innalzamento dal 74% all’85% della soglia di invalidita’ per l’ottenimento dell’assegno mensile di assistenza (assegno di inabilita’), introdotto dall’art.10 DL 78/2010 e’ stato abrogato in sede di conversione dello stesso decreto nella legge 122/2010.
– La riforma prevista dall’art.24 della legge quadro 328/2000 (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo) non e’ stata mai attuata. A Giugno 2010 le Regioni hanno chiesto al Governo di intervenire in merito nella manovra finanziaria.
LINK UTILI
– Sito INPS con informazioni
– Schede di approfondimento collegate
DISABILI: AGEVOLAZIONI FISCALI E NON: clicca qui
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: clicca qui
(Scheda revisionata il 23/5/2019; versione originale del 6/11/2010).
di Rita Sabelli
Fonte: https://www.aduc.it