22 Giu istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta
L’articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce alle fondazioni bancarie, un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità.
Con la Risoluzione n. 60/E del 18 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6902”, denominato “WELFARE DI COMUNITA’ – Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni – art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta.