28 Giu Ritenuta di acconto: responsabilità solidale del sostituito – scomputo delle ritenute
<br>Reponsabilità solidale del sostituito
La Corte di Cassazione Civile, sez. unite, con sentenza 26/3/2019 depositata in cancelleria il 12/04/2019 n. 10378 ha stabilito che non esiste alcuna solidarietà da parte del sostituito nel pagamento della ritenuta di acconto, solidarietà prevista dall’articolo 35 del D.P.R. 602/1973 (1).
In termini semplici:
in capo al professionista (sostituito) veniva emessa cartella di pagamento per l’importo di ritenute d’acconto che l’azienda (sostituto) non aveva versato; la Corte rileva che la solidarietà nel pagamento della ritenuta di cui al citato articolo 35 del DPR 600/73 è condizionata al fatto che non siano state operate le ritenute, mentre nel caso di specie il professionista aveva ricevuto il pagamento al netto della ritenuta di acconto (l’azienda – sostituto – aveva quindi operato la ritenuta), osservando inoltre la Corte che l’articolo 22 (2) del DPR 917/86 prevede espressamente lo scomputo delle ritenute operate dall’azienda (sostituto).
In senso conforme la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione I con sentenza 1926 depositata il 02/05/2019.
Una diversa interpretazione avrebbe comportato che il professionista (sostituito):
avrebbe subito la ritenuta di acconto in sede di pagamento della parcella
avrebbe poi versato la ritenuta poiché ipoteticamente obbligato in solido con l’azienda (sostituto)
dopodiché avrebbe potuto esercitare la rivalsa sull’azienda per il pagamento effettuato nell’ipotetico caso della solidarietà
Forse in materia di ritenute di acconto il nostro legislatore si è lasciato un po’ andare, probabilmente per fare “cassa” anticipatamente, tant’è che ci ritroviamo a doverci destreggiare, nel caso di ritenute operate da condomini, con somme versate a titolo di ritenuta del tutto irrisorie, con costi amministrativi notevoli riassumibili con il detto “costa più la salsa del pesce”.
Scomputo delle ritenute di acconto in assenza di certificazione
Rammentiamo che già nel 2009 in materia di scomputo delle ritenute di acconto in assenza della certificazione del sostituto avevamo indicato quanto segue.
Sull’annosa questione dello scomputo delle ritenute di acconto in assenza della certificazione del sostituto è intervenuta l’ Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009.
Le condizioni per lo scomputo della ritenuta
Esibizione della fattura/parcella e documentazione proveniente da banche o intermediari finanziari idonea a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito al netto della ritenuta di acconto, come risulta dalla fattura/parcella (bonifico, assegno, pago bancomat etc.); ora con l’avvento della fatturazione elettronica il problema di produzione della fattura/parcella con evidenziata la ritenuta si ritiene superato.
Nell’ipotesi di controllo di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. 600
Esibizione della fattura e altra documentazione sopra indicata, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445, nella quale il professionista dichiara di aver incassato dalla ditta ……. a fronte della parcella n. ….. del …..emessa dal sottoscritto, la somma di €. …… al netto della ritenuta di acconto indicata su detta parcella, come risulta dalla documentazione bancaria allegata.
Note:
1. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido
2. Dall’imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine: …. c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.