06 Lug Risparmio energetico: lo sconto direttamente dal fornitore?
<br>L’articolo 10 del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 nel testo risultante dalla legge di conversione 28.6.2019 n. 58 prevede che per interventi di efficienza energetica del 65% ridotta al 50% per finestre comprensive di infissi – schermature solari (tende) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A etc., la detrazione fiscale possa essere richiesta direttamente dal cliente al fornitore sotto forma di sconto, il fornitore a questo punto si troverà ad avere un credito di imposta di importo pari allo “sconto” concesso al cliente.
Situazione ad oggi
La ditta INFISSI emette fattura nei confronti di Mario Rossi per finestre-infissi soggette a detrazione del 50%- imponibile della fattura 10.000 euro oltre iva 10% pari a 1.000 euro, totale della fattura 11.000 euro.
il sig. Mario Rossi procede ad effettuare il bonifico per risparmio energentico a saldo della fattura di cui sopra e ad espletare tutte le pratiche necessarie per usufruire della detrazione.
Il sig. Mario Rossi nella propria dichiarazione dei redditi suddivide la spesa sostenuta di 11.000 euro in 10 anni e detrae il 50% di 1.100 euro l’anno per risparmio energetico (in pratica detrae il 50% dalle imposte da pagare, cioè 550 euro l’anno per 10 anni).
Situazione alternativa art. 10 D.L. 34
La ditta INFISSI emette fattura nei confronti del sig. Mario Rossi per finestre-infissi soggette a detrazione del 50% – imponibile della fattura 10.000 euro oltre iva 10% pari a 1.000 euro, totale della fattura 11.000 euro; la ditta INFISSI applica uno sconto al cliente sig. Mario Rossi di 5.500 euro (pari al 50% della fattura) ed incassa quindi 5.500 euro dal sig. Mario Rossi (interrogativo: con bonifico “normale”?).
il sig. Mario Rossi non richiede alcuna detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi per la fattura ricevuta dalla ditta INFISSI (in pratica ha ottenuto la detrazione fiscale direttamente dal fornitore, la ditta INFISSI, pagando il 50% della fornitura)
La ditta INFISSI recupera lo sconto effettuato al sig. Mario Rossi, di 5.500 euro in cinque anni, cioè per 1.100 euro l’anno utilizzati in compensazione nei versamenti di imposte e contributi (la ditta INFISSI ha quindi un “credito di imposta”)
La ditta INFISSI ha facoltà di cedere il credito di imposta di 5.500 euro, da utilizzare si ribadisce in 5 anni per 1.100 euro l’anno, a propri fornitori di beni e servizi.
Gli interrogativi
Il testo del D.L. sembra, a mio avviso, non lasciare spazio ad interpretazioni nel senso che il cliente (il sig. Mario Rossi) può optare per l’ottenimento dello “sconto” invece che usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi: cioè se il sig. Mario Rossi decide di optare la ditta INFISSI non può opporsi ed è obbligata ad accettare la decisione del sig. Mario Rossi che ha tutta la convenienza ad “optare” per lo sconto, considerato che usufruisce in pratica della detrazione con 9 anni di anticipo, così come non sembra che lo “sconto” possa essere inferiore alla detrazione fiscale (testo del D.L. “può optare … per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto…”; salvo poi leggere nel comma 3 che il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà anche “…l’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore”).
La ditta INFISSI recupera lo sconto (pari alla detrazione fiscale) del 50% in cinque anni, cioè finanzia lo sconto con cinque anni di anticipo:
supponendo che la ditta INFISSI abbia operazioni di questo tipo per 300.000 euro l’anno, oltre iva 10%, cioè 330.000 euro l’anno, conseguirà un credito di imposta di 165.000 euro che utilzzerà in compensazione per 33.000 euro l’anno per cinque anni. Occorrerà quindi che la ditta INFISSI valuti l’impatto in termini di liquidità che avranno eventuali ordini con “opzione” da parte del cliente dello “sconto” in luogo della detrazione dell’imposta. La ditta INFISSI potrà poi cedere il credito imposta a propri fornitori di beni e servizi (ad esclusione di banche ed intermediari finanziari); chiaramente il fornitore di beni e servizi, ammesso e non concesso che sia disposto ad acquistare crediti di imposta, li pagherà “sottocosto”, tenuto conto che acquista crediti di imposta che sono da “spendere” in cinque anni.
Occorrerà poi conoscere le modalità attuative della disposizione in questione, in quanto a prevenire illeciti sarà opportuno che siano fornite, non si sa in quali dichiarazioni, notizie incrociate circa fornitore di beni (la ditta INFISSI) ed il cliente che ha usufruito dello sconto (il sig. Mario Rossi).
Al momento la procedura introdotta dall D.L. 34 non è attuabile, in quanto il comma 3 prevede l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 28 luglio 2019.