01 Ago Trasporti e fatturazione elettronica: data di effettuazione dell'operazione
In tema di fatturazione elettronica forse non si poteva creare maggior confusione di quella che talune indicazioni “particolari”, se così bonariamente vogliamo definirle- stanno causando. <br>Si abolisce la data di emissione dell’operazione e dovrebbe essere riportata la data di effettuazione dell’operazione e questa si determina ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972; ora la data di effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi del predetto articolo, nell’ambito della prestazione di servizi è quella del pagamento (comma 3) e, ai sensi del comma 4, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi (cioè del pagamento) o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata ….alla data della fattura o del pagamento (parziale).
In pratica il prestatore di servizi, il nostro trasportatore, potrebbe emettere un estratto conto con richiesta di pagamento al cliente ed una volta ricevuto il pagamento emettere la fattura, un po’ come i professionisti che emettono l’avviso di parcella e la parcella definitiva all’atto del pagamento, il problema è che se non mandi la fattura… non ti pagano (e a volte non ti pagano neppure se mandi la fattura).
Così poi non è nella “vita di tutti i giorni”: il trasportatore aspetta fine mese, qualcuno quindici giorni, emette fattura e poi attende il pagamento: di ciò si era accorto anche il legislatore quando aveva inserito la norma che prevede lo “slittamento” dell’iva delle fatture emesse dagli autotrasportatori nel trimestre a quello successivo.
Ora il trasportatore vorrebbe continuare ad emettere le fatture ogni quindici giorni, oppure ogni fine mese, ma a quale data corrisponde quella di “effetuazione dell’operazione” ? Ragionando sulle disposizioni dell’articolo 6 non vi sono una molteplicità di conclusioni cui pervenire: non mi hanno pagato e l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura.
L’articolo 21 del DPR 633/72 non risulta modificato, a meno che le modifiche al DPR 633/72 non avvengano, come in altri casi, sulla base di una circolare o di un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: il comma 2 dell’articolo 21 prevede espressamente che la fattura contenga (quindi contiene prima di essere trasmessa):
a) data di emissione
…omissis
g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi (nota: cioè il pagamento, oppure l’anticipata emissione della fattura rispetto al pagamento) ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
L’articolo 21 pone a carico del contribuente e non dello SDI l’attribuire la data di emissione della fattura, in quanto la fattura “deve contenere” la data di emissione e poi viene trasmessa allo SDI, se poi si vuole che sia lo SDI ad attribuire la data di emissione la questione è molto semplice: prima si cambia la regola, cioè l’articolo 21 del DPR 633/72 e si inserisce nell’articolo 21 che la fattura non deve contenere la data di emissione perché questa viene attribuita dallo SDI.
In pratica per bypassare le problematiche di cui sopra, il trasportatore, a nostro avviso (ed è parere del tutto personale) potrà emettere la fattura “quando vuole” cioè ogni quindici giorni o a fine mese (salvo il fatto che se interviene il pagamento la relativa data è “quella che conta”) indicando come data quella di compilazione della fattura e nel corpo della fattura indicherà la data di effettuazione del trasporto.