03 Ago Licenza per prodotti alcoolici: reintrodotta ma non per l'agenzia delle dogane
<br>Con l’articolo pubblicato nel marzo 2018 davamo notizia dell’avvenuta abrogazione, sin dall’agosto del 2017 della licenza di detenzione dei prodotti alcoolici, tranne che per il settore del commercio all’ingrosso.
Erano interessati a tale abrogazione gli operatori che esercitano l’attività rivolgendosi direttamente al consumatore finale ed in via esemplificativa:
commercianti al dettaglio (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, supermercati, ipermercati)
somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie etc. etc.)
esercizi di intrattenimento (discoteche etc.)
strutture ricettive (bar e ristoranti di alberghi, campeggi, rifugi alpini etc.)
esercizi temporanei durante sagre, fiere, mostre etc.
mense aziendali e spacci annessi a circoli privati
Ora l’articolo 13 bis del D.L. 30.4.2019 n. 34 convertito nella Legge 58/2019 (Decreto Crescita) di fatto abroga l’abrogazione precedente, cosicché i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, precisando che il predetto D.L. è entrato in vigore il 30 giugno 2019.
Di tutto ciò sembra non essersi accorta l’Agenzia delle Dogane, in quanto il modello relativo all’obbligo di cui sopra non è disponibile (non si riesce a cliccare sul modello pdf) in quanto non disponibile per intervenute modifiche normative, ma che dovrebbe essere invece disponibile a seguito dell’ultima modifica normativa di cui sopra.
Va a finire che a suon di abrogare e di abrogare l’abrogazione anche l’Agenzia delle Dogane si perde qualche puntata.