08 Ago Start-up innovative e incubatori certificati
L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo di cui beneficiano le Start up innovative e gli Incubatori certificati per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese non può essere estesa anche alla vidimazione e alla bollatura dei libri contabili presso la Camera di Commercio.
Lo precisa la risposta n. 253 del 17 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale viene chiarito che la normativa agevolativa a favore di Start up e Incubatori certificati non può essere suscettibile di un’applicazione estensiva.
La norma che qui viene richiamata è il comma 8 dell’articolo 26 del decreto legge n. 179 del 2012, nel quale si prevedono agevolazioni in materia di imposta di bollo e di diritti di segreteria stabilendo che: ” La start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio.”
Secondo l’Agenzia delle entrate tale disposizione agevolativa pone in particolare rilievo la circostanza che l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo sia riferibile agli atti posti in essere ai fini degli “adempimenti relativi all’iscrizione nel registro delle imprese“. In tal senso, in sintonia con il generale divieto di interpretazione estensiva delle norme che danno vita ad agevolazioni, sono da ricomprendere nell’esonero dall’imposta di bollo, quegli atti posti in essere “per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese“.
Sono pertanto da escludere dall’agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del Registro delle imprese: dunque quegli atti o documenti che, ancorché presentati al Registro delle imprese, sono estranei al procedimento di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, non possono avvalersi del beneficio dell’esenzione dell’imposta di bollo prevista dall’articolo 26, comma 8 dello stesso decreto.
Non solo, considerato che per la funzione di bollatura e vidimazione dei libri contabili e sociali sono investiti sia le Camere di Commercio che i notai, si finirebbe per pagare l’imposta di bollo per la vidimazione dei libri sociali solo nel secondo caso.
L’eventuale esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per la bollatura dei libri sociali, effettuata presso le Camere di Commercio, comporterebbe una iniqua differenza di tassazione per il medesimo adempimento.
Si ritiene, pertanto, che per l’adempimento relativo alla bollatura dei libri sociali vada applicato il disposto di cui all’articolo 16 della Tariffa – Parte prima, allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 642,
Per scaricare il testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 253/2019 clicca qui.