13 Ago Terzo settore e imprese sociali – Adeguamenti statutari
Proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 del termine entro cui le bande musicali, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Stessa proroga prevista anche per le imprese sociali, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. 112/2017.
Sono queste le due principali novità in tema di adeguamenti statutari alla riforma del terzo settore, introdotte dal comma 4-bis dell’art. 43 della L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto Crescita“), in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.
Per comprendere l’esatta portata e quali sono i soggetti interessati a questa nuova proroga è necessario riconsiderare le due norme di cui viene prevista la deroga. Si tratta:
- dell’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS – entrato in vigore il 3 agosto 2017) e
- dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 recante la riforma delle imprese sociali (entrato in vigore il 20 luglio 2017).
Nell’ambito della norma di cui alla lett. a), vi rientrano: le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017), che intendono usufruire delle previste modalità “semplificate” (ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria) per adeguare i propri statuti “alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria“. Termine che inizialmente era stato fissato al 3 agosto 2019.
Ricordiamo, a tale proposito, che gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017, come evidenziato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 20/2018, erano e sono tenuti a conformarsi alla nuova disciplina dal momento della loro costituzione, almeno in quella parte immediatamente applicabile.
Nel caso in cui un ente, costituitosi dopo il 3 agosto 2017, rilevi l’esistenza di difformità rispetto alle norme del CTS dovrà provvedere a correggere le incongruenze e ad integrare eventuali lacune.
Da tener presente, inoltre, che con la nuova norma dettata dal citato comma 4-bis dell’art. 43 della L. n. 58/2019 è stata introdotta, tra i soggetti interessati, un nuovo ente non contemplato dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, quello delle bande musicali.
Anche per questa categoria di enti sarà possibile, fino al 30 giugno 2020, adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (in luogo di quelle previste per le deliberazione dell’assemblea straordinaria).
Nell’ambito della norma di cui alla lett. b), vi rientrano: le imprese sociali, già costituite alla data del 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017), che – ugualmente – intendono usufruire delle previste modalità “semplificate” (ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria) per adeguare i propri statuti “alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria“.
Termine che inizialmente era stato fissato inizialmente al 20 luglio 2018, poi prorogato al 20 gennaio 2019 dall’art. 6 del D.Lgs. n. 95/2018.
Mentre per i soggetti indicati alla lettera a) si tratta di una vera e propria proroga (dal 3 agosto al 20 giugno 2020), nel caso delle imprese sociali si tratta di una vera e propria riapertura dei termini.
Tuttavia, come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, anche se gli adeguamenti statutari possono realizzarsi (fino al 30 giugno 2020) con modalità “semplificate”, per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina è comunque obbligatorio l’intervento del notaio.
Vogliamo infine ricordare che, come espressamente indicato nella citata circolare n. 3711/C/2019, non sussiste invece nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali e ai loro consorzi, i quali, ai sensi del comma 4, dell’art. 1, del D.Lgs. n. 112/2017 “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”.
Il “regime alleggerito” è previsto solo per le Organizzazioni di volontariato (ODV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) già provvisti della qualifica derivante dall’iscrizione ai relativi registri.
Come puntualizzato infatti dalla circolare del Ministero del lavoro n. 13/2019, gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore preesistenti al D.Lgs. n. 117/2017 ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze dell’assemblea straordinaria, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare dei quorum propri dell’assemblea ordinaria.
Dunque, sembrerebbe di capire che la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2020 riguarda solo le modifiche che possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.
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