27 Ago il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale
Con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 8 agosto 2019 relativo alla presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) si è aperta la possibilità, per le vittime dei crack bancari, di presentare le domande di risarcimento. I risparmiatori potranno quindi accedere al Fondo da 1,5 miliardi istituito con la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018).
Le domande di indennizzo, corredate di idonea documentazione, dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica entro 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, utilizzando i moduli informatici rinvenibili e compilabili tramite un’apposita piattaforma informatica disponibile al seguente indirizzo: https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it .
Possono chiedere l’indennizzo al FIR (se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa) i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018.
In particolare, sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse da Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e loro controllate.