11 Set Fondo Indennizzo Risparmiatori: dopo un primo avvio stentato la procedura si sta rodando
Il portale on line, attivo a partire dallo scorso 22 agosto e per i successivi 180 giorni, in questi primi 10 giorni ha sollevato molti dubbi per la presenza di alcune criticità nella procedura.<br>Sembrava essersi aperto uno spiraglio dopo la pubblicazione dell’ultimo decreto che ha dato il via alle domande di rimborso, ma la procedura on line è risultata essere più complicata del previsto, almeno in questi primi 10 giorni.
Dopo una lunga attesa da parte dei risparmiatori (leggi qui il nostro precedente articolo), ci stavamo chiedendo se si fosse trattato dell’ennesima beffa.
E’ stato sollevato un polverone dai vari risparmiatori che hanno tentanto di compilare la richiesta on-line e pare che tutto ciò ci abbia poi portato nella direzione sperata.
Infatti il Consap, come si può constatare, ha apportato diverse modifiche alla procedura stessa.
Di fronte a questa situazione iniziale noi ci eravamo mossi invitando i risparmiatori a mantenere la calma e di attendere fino a che non ci pervenissero chiarimenti ufficiali, anche perché nel caso di domanda respinta per qualche errore formale, non vi è la possibilità poi di poter fare ricorso.
Ad esempio, con la prima versione del modulo online era difficile capire come inserire le date ed i prezzi relativi per gli acquisti multipli dello stesso titolo (ovvero effettuati in tranche differenti). Ora, invece, è stata introdotta la possibilità di inserire più date e più prezzi riferiti agli acquisti di un singolo titolo dotato dello stesso codice identificativo.
Inoltre, al fine di fornire maggiori informazioni sulle modalità di compilazione dell’istanza, adesso è attivo il call center telefonico per l’assistenza al numero 02/49525830. Il servizio è operativo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Un altro dubbio era costituito dalla compilazione del campo “Quantità di Acquisto”, perché nel caso di azioni si tratterebbe di quantità fisiche, mentre nel caso delle obbligazioni subordinate non avremo a che fare con delle quantità, ma con dei lotti minimi. Abbiamo risolto la questione telefonando direttamente al Consap che ha confermato questa impostazione. Anche per il campo “Costo totale di acquisto” bisogna fare attenzione, perché ci è stato riferito di scrivere l’importo al netto di eventuali commissioni, ma includendo gli oneri fiscali.
Per quanto riguarda invece il “Valore Nominale residuo” alla data di liquidazione bisogna stare attenti. Ci hanno riferito che qualora il titolo fosse stato azzerato e cancellato dal dossier titoli, l’importo da indicare dovrà essere pari a 0 (zero), mentre negli altri casi dovrà essere al netto della perdita subita.
Infine, per la “percentuale di possesso” si dovrà indicare il 100% se si è l’unico titolare dello strumento.
Novità dal nostro ultimo articolo
Innanzitutto, il terzo decreto non si è limitato solo a definire il termine entro il quale le domande dovranno essere inoltrate, ma ha introdotto anche alcune modifiche. Per chi ancora non lo sapesse, non sarà più necessario inviare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti che il risparmiatore non riveste nelle banche in liquidazione incarichi di amministrazione, di controllo e di revisione; di non essere parente o affine di un soggetto che riveste queste cariche; e di non essere una controparte qualificata.
La procedura però rammenta che i soggetti che effettuano la domanda sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’art.76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000.
Non è altresì richiesto il documento autenticato anche nel caso si siano o meno ricevute altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relativi agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo. In questo caso, la procedura pone davanti all’utente tre domande: “Hai ricevuto indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati per gli stessi strumenti finanziari di cui richiedi l’indennizzo?”, “È in corso una procedura di rimborso?”, “È pendente un giudizio?”.
Nella prima, in caso di risposta affermativa verrà chiesto di inserire l’importo del rimborso, la data ed il soggetto erogatore, oltre che la documentazione comprovante il rimborso. Negli ultimi due, in caso di risposta positiva, si chiede soltanto presso quale organo è in corso la procedura (ad esempio l’arbitrio per le controversie finanziarie).
Infine, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è stata abolita anche nel caso si siano ricevuti i titoli in eredità.
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti patrimoniali per accedere al c.d. “binario diretto”, con il terzo decreto viene meno anche la loro certificazione mediante autentica della firma, rimettendo alla Commissione tecnica che valuta le domande l’onere di verificare la validità delle dichiarazioni mediante l’Agenzia delle Entrate.
Mentre rimane in piedi, solo nel caso in cui si decide di delegare a terzi la compilazione della domanda mediante il conferimento di un mandato.
Nella procedura vi verrà chiesto se possedete almeno uno dei due requisiti. In caso di risposta negativa, allora dovete provvedere ad allegare la documentazione attestante le violazioni massive del T.U.F. che hanno causato un pregiudizio ingiusto agli aventi diritto da parte delle banche in liquidazione.
Dunque, fin qui tutto bene, soprattutto se si pensa al caso in cui non si possiedono abilità informatiche nella scansione dei documenti firmati, oltre che aver fatto risparmiare sulle spese per l’autentica della firme dei documenti.
Casa fare?
Secondo le verifiche che abbiamo fatto, adesso la procedura – con le ultime modifiche – è ragionevolmente accessibile anche ad un risparmiatore non particolarmente esperto. Tutte le informazioni per compilare il modulo sono presenti on-line ed è possibile parlare con il call center per i dubbi. Invitiamo quindi gli investitori che si sentono in grado di fare la procedura in autonomia, senza rivolgersi a professionisti che naturlamente applicheranno costi che potrebbero essere non trascurabili, specialmente su importi piccoli. Al tempo stesso invitiamo ad affrontare la questione con le dovute cautele, proprio perché i rigetti delle domande per eventuali erorri non potranno essere appellati. Bisogna quindi fare attenzione a compilare la domanda in tutte le sue parti, ma soprattutto richiedendo tutta la documentazione necessaria ai propri intermediari. Proprio su questo ultimo punto vi vogliamo mettere in guardia perché ci è pervenuta notizia da parte di alcuni utenti sulla scarsa collaborazione delle depositarie a fornire la documentazione richiesta dalla procedura, come l’attestazione della banca depositante, facendo leva su scuse poco credibili dal nostro punto di vista.
Coloro che non dovessero sentirsi sicuri potranno richiedere l’assistenza dei professionisti che collaborano con l’Aduc compilando l’apposito modulo.
di Simone Pirito, consulente Aduc per la tutela del risparmio.
Fonte: https://www.aduc.it