Se il credito del fallimento è contestato si esclude il litisconsorzio necessario

Il provvedimento di diniego del rimborso, secondo la curatela, doveva ritenersi nullo perché era stato notificato soltanto a questa e non anche all’imprenditore “al tappeto”.

Non sussiste litisconsorzio necessario, tra curatore fallimentare e imprenditore fallito, nell’ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria neghi l’esistenza di un credito del fallimento. Inoltre, in tema di rimborso di un credito da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate è legittimata a contestarne i fatti costitutivi, anche nell’ipotesi in cui siano scaduti i termini per l’esercizio dell’azione di accertamento. I termini decadenziali, infatti, sono apposti solo alle attività con cui l’Agenzia delle entrate accerta un credito erariale e non a quelle con cui contesta la sussistenza di un suo debito.

Questi i principi contenuti nella sentenza n. 22646 della Corte di cassazione dell’11 settembre 2019.