09 Ott In Gazzetta Ufficiale il Decreto per il rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica nelle Commissioni tributarie
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto 5 agosto 2019, n. 106 che disciplina le modalità di rilascio dell’abilitazione all’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie e della tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.
Il provvedimento entrerà in vigore il 1 aprile 2020.
La domanda di iscrizione deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze e deve contenere:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e residenza;
b) il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente;
c) il domicilio professionale nel territorio dello Stato, coincidente con il luogo in cui svolge l’attività in modo prevalente, il numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico;
d) il titolo di studio posseduto, qualora richiesto ai fini dell’iscrizione, indicando la data di conseguimento, l’Università e l’ordinamento di riferimento oppure l’istituto scolastico di rilascio del diploma di ragioneria, e i dati della relativa abilitazione se richiesta;
e) la dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;
f) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare eventuali comunicazioni;
g) la dichiarazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di esserne a conoscenza, specificando gli estremi dei medesimi e le Autorità procedenti;
h) la dichiarazione con la quale il richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3;
i) la dichiarazione con la quale il richiedente si obbliga al rispetto dei doveri deontologici.