Vendita di prodotti alcolici – Dal 30 giugno 2019 obbligo della licenza fiscale

Con la disposizione dettata dall’articolo 13-bis introdotto dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto crescita“), – a decorrere dal 30 giugno 2019 – è stato ripristinato l’originario campo di applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017, a decorrere dal 29 agosto 2017.

Dopo quasi tre mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa che ha reintrodotto la denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, con la Nota del 20 settembre 2019, Prot. n.131411/RU, l’Agenzia delle Dogane ha finalmente fornito alcuni chiarimenti in ordine agli esercizi di vendita di prodotti alcolici e reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale.

In primo luogo, l’Agenzia delle Dogane ha delimitato la platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/1995 precisando che sono sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo.

Tali soggetti dovranno presentare, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa, utilizzando l’apposito modulo di denuncia reperibile nel sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Analogo obbligo è previsto per quegli esercenti che, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.

Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/1995 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne dovrà dare tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.

Al medesimo Ufficio dovranno essere presentate le eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

Per le attività di vendita avviate a decorrere dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della nuova normativa), l’Agenzia ricorda che la comunicazione da presentare allo Sportello unico (SUAP) all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tenuto presente che lo stesso SUAP è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane.

Pertanto, qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia a questa Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

L’Agenzia delle dogane ha infine precisato che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, non sono soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

La finalità della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

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