La dichiarazione d'intento dal 2020: le semplificazioni

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della conversione in legge del cosiddetto Decreto Crescita, si applicheranno alcune semplificazioni nella gestione delle dichiarazioni intento da parte degli esportatori abituali.<br>Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.
Fino al 31 dicembre 2019 l’esportatore abituale avrà l’obbligo di:

numerare la dichiarazione d’intento emessa annotandola, entro 15 giorni dall’emissione, in un apposito registro;
trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia Entrate;
consegnare la dichiarazione d’intento completa di ricevuta di presentazione al proprio fornitore.

A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno quindi delle semplificazioni:

la dichiarazione non dovrà più essere annotata in alcun registro, sia da parte del fornitore che del cliente;
non è più previsto l’obbligo di consegnare al fornitore/prestatore la dichiarazione d’intento completa di ricevuta di presentazione;
gli estremi di ricezione da parte dell’Agenzia Entrate dovranno comunque essere indicati sulle fatture emesse.

È altresì prevista la reintroduzione della sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta nei confronti del cedente/prestatore che non effettua la verifica della trasmissione telematica della dichiarazione ai fini dell’emissione del documento non imponibile ai fini IVA.
Di fatto, da gennaio 2020 non vi è obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore.
Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n 633/72.

Fonte: https://www.melieassociati.it