01 Nov D.L. 124/2019 – Versamenti degli acconti Irpef, Irap e etc.
<br>L’articolo 58 del D.L. 124/2019 prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso, che il versamento degli acconti IRPEF – IRAP per i soggetti cui si applicano gli ISA e per i soci partecipanti a società soggette ad ISA, avvengano in misura pari al 100% dell’imposta, suddivisi in due rate, di cui una con scadenza il prossimo 2 dicembre, pari al 50% dell’imposta dovuta relativamente all’anno precedente. Per l’anno in corso non dovrebbero esservi mutamenti nel versamento dell’acconto, in quanto quasi tutti i contribuenti hanno versato il 40% in precedenza e verseranno, quindi, il 60% alla scadenza del 2 dicembre 2019.
Di seguito una tabella riportante la misura degli acconti, con evidenziate in colore giallo le “nuove misure” degli acconti.
Imposta/contributo
% complessiva da versare in acconto
% versata in acconto a luglio- agosto
% da versare entro il 30 novembre
IRPEF – IRAP
(persone fisiche e società di persone – SNC – SAS )
100%
40%
60%
IRPEF – IRAP
(snc – sas – soci di società di persone soggette ad ISA)
100%
50% Nuova misura
50% Nuova misura
IMPOSTA SOSTITUTIVA
(ex contribuenti minimi)
100%
40%
60%
IRES – IRAP
(sogg. IRES – srl – enti non commerciali – trust)
100%
40%
60%
IRES – IRAP
(sogg. IRES – soggetti ad ISA)
50% Nuova misura
50% Nuova misura
Cedolare secca locazioni
95%
40%
60%
INPS
artigiani e commercianti
100%
50%
50%
INPS
iscritti alla gestione separata
80%
50%
50%
L’articolo 58 del D.L. 124/2019 fa riferimento ai seguenti commi del D.L. 30.4.2019 n. 34:
3. Per i soggetti che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita’ produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonche’ dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a societa’, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.