DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONVIVENTE SUPERSTITE

Con la Risposta n. 463 del 4 novembre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto di abitazione previsto dall’articolo 1 comma 42 della legge n. 76 del 2016 a favore del convivente more uxorio può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione, anche nel caso in cui la coabitazione non risulti da alcun registro anagrafico e la convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del de cuius.
Le Entrate hanno però precisato che, in assenza di specifiche disposizioni testamentarie, non è possibile inserire il diritto di abitazione nella dichiarazione di successione del defunto anche al convivente superstite, in quanto manca una disposizione testamentaria volta a istituirlo come legatario dell’immobile.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it