i chiarimenti delle Entrate dopo il decreto fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019, nella quale fornisce chiarimenti in merito alla rimodulazione dei versamenti in acconto per i soggetti Isa e forfetari a seguito dell’emanazione del Dl n. 124/2019.

Il citato decreto, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha infatti modificato per tali soggetti, a decorrere dal 27 ottobre 2019, la misura dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, rimodulandoli in due rate di pari importo, entrambe del 50%, anziché 40 e 60%.

La modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, ossia ai contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche

    per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Si applica inoltre ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

La rimodulazione del versamento degli acconti, chiarisce ancora la Risoluzione, è applicabile, oltre che alle imposte individuate dall’articolo 58 del decreto, anche all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

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