Decreto fiscale – Nuove disposizioni in merito all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Nel D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. “Decreto fiscalecollegato alla Legge di bilancio 2020) – attualmente all’esame del Parlamento per l’iter di conversione in legge sono presenti alcune disposizioni che riguardano direttamente la fatturazione elettronica. Una in particolare è quella dettata all’art. 17, che riguarda le irregolarità in materia di imposta di bollo.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad occuparsi del processo di notifica delle irregolarità commesse dai contribuenti in relazione al pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), oltre che della riscossione della stessa imposta.

L’Agenzia delle Entrate – in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse dal 1° gennaio 2020 tramite il Sistema di interscambio (SdI) – dovrà trasmettere telematicamente un’apposita comunicazione al contribuente con l’ammontare dell’imposta dovuta, della sanzione irrogata e degli interessi applicati.

A disciplinare tutto ciò è l’articolo 17 del D.L. n. 124/2019, con l’intervento sull’articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”).

Ricordiamo che il Decreto Crescita prevede che, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate sia legittimata a verificare, con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo. Tuttavia lo stesso si limitava solo a prevedere l’applicazione della sanzione piena del 30% in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia attraverso il portale “fatture e corrispettivi” da versare entro il giorno 20 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Con la modifica apportata al citato Decreto Crescita dall’articolo 17 del D.L. n. 124/2019, ora, si prevede a carico dell’Agenzia delle Entrate – in caso di mancato pagamento dell’imposta di bollo – l’invio di un avviso bonario, con sanzione ridotta ad un terzo e con gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della “cartella”.

Il contribuente avrà tempo 30 giorni per regolarizzare la propria posizione, effettuando il pagamento per intero, o anche solo in parte.

Nel caso in cui, invece, lo stesso non provveda al pagamento delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate proseguirà con l’iscrivere a ruolo a titolo definitivo le somme da versare.

In questo caso, quindi, l’avviso bonario si trasformerà in una vera e propria cartella di pagamento, che seguirà l’iter previsto dalla legge, con l’applicazione di una sanzione che va dal 100% al 500% dell’imposta dovuta in caso di mancato pagamento del bollo virtuale dovuto all’origine.

Le nuove disposizioni non saranno retroattive, perciò si applicheranno solamente alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio dopo il 1° gennaio 2020; mentre per le fatture cartacee o quelle inviate extra-SDI continuerà a valere la legislazione precedente.

Per scaricare il testo del D.L. n. 124/2019 clicca qui.