16 Nov sentenza Corte di Giustizia UE
I fornitori del servizio di distribuzione di corrispondenza che, nella loro veste di titolari di una licenza nazionale che li autorizza ad offrire tale servizio, siano tenuti ad effettuare, in conformità delle disposizioni del diritto nazionale, prestazioni consistenti nella notifica formale di atti promananti da organi giurisdizionali o da autorità amministrative, devono essere considerati come “fornitori del servizio universale”. Pertanto queste prestazioni devono essere esentate da IVA in quanto prestazioni di servizi effettuate dai “servizi pubblici postali”.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 16 ottobre 2019, chiamata a fornire chiarimenti nell’ambito di due controversie (n. C-4/18, c-5/18) in merito al diniego di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni di notifica formale di atti effettuate da due società poste in fallimento per organi giurisdizionali e autorità amministrative.
Il Giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se la notifica formale di atti in forza di norme di diritto pubblico costituisca una prestazione del servizio postale universale e, in caso di soluzione affermativa della prima questione se un imprenditore che esegue la notifica formale di atti in base a norme di diritto pubblico sia un “fornitore del servizio universale”, e se tali prestazioni siano esenti da imposta.
La Corte di giustizia ricorda che, a norma dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva Iva, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a tali prestazioni, effettuate dai servizi pubblici postali, sono esentate dall’Iva. La ratio di detta disposizione riposa sull’obiettivo di favorire alcune attività di interesse pubblico, come le prestazioni menzionate.
Peraltro, l’esenzione non può applicarsi a servizi specifici che siano scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano i servizi che rispondono a particolari esigenze di operatori economici.
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