19 Nov Registratori telematici: documento commerciale – contenuto – emissione – fatturazione differita
<br>La vicenda dei registratori telematici lascia ancora perplessi i contribuenti, tanto più che come indicato negli interrogativi che seguono manca ancora ad oggi, se non si erra, qualsiasi indicazione nel tracciato della fattura elettronica dell’eventuale codice lotteria, manca ancora ad oggi qualsiasi indicazione su come si ottenga tale codice e con quali modalità. Manca anche qualsiasi indicazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo sul documento commerciale.
Di seguito una piccola sintesi sul documento commerciale, cui segue in coda un fac simile del contenuto del medesimo.
Il documento commerciale va rilasciato all’acquirente al momento dell’effettuazione dell’operazione:
quindi nel caso di vendita all’atto della consegna dei beni
nel caso di prestazioni di servizi all’ultimazione della prestazione
Nel caso di prestazioni di servizi quindi, ad esempio:
quando il veicolo esce riparato dall’officina (come per le ricevute fiscali in passato) indipendemente dal pagamento
quando l’artigiano che effettua la manutenzione della caldaia (ma nella stessa tipologia ricadono le prestazioni eseguite dall’idraulico, dall’elettricista etc.) ha terminato le operazioni di manutenzione, presso l’abitazione del cliente anche qui indipendentemente dal pagamento e di qui la necessità di essere dotati di un registratore di cassa portatile, cui andrà a sommarsi, dal 1° luglio 2020, l’obbligo di accettare pagamenti tramite POS (quindi anche il Pos portatile) in caso di pagamento contestuale all’ultimazione della prestazione.
La fattura differita “di fine mese”
Ai sensi dell’articolo 4 e 5 del Decreto Mise 7/12/2016 il documento commerciale valido ai fini fiscali (cioè che contiene il codice fiscale o la partita iva del cliente) costituisce titolo per l’emissione della fattura differita (articolo 5 comma 1 lettera b del decreto Mise – anche se il decreto ha due lettere b, vedasi la seconda).
Quindi, ad esempio, l’officina di autoriparazioni (ma non solo questa, oppure la cartoleria dove vado più volte al mese e fatto salvo, solo per la cartoleria, che emetta il DDT e non lo scontrino) emetterà di volta in volta il documento commerciale nei confronti della ditta PINCO PALLINO, per le riparazioni eseguite nel corso di un mese solare (si consiglia nei documenti commerciali, anche ai fini della detraibilità dell’imposta, di indicare la targa del veicolo), nei documenti commerciali emessi nel corso del mese indicherà tutti i corrispettivi di ogni singolo documento come “non riscosso”; a fine mese emetterà nei confronti della ditta PINCO PALLINO fattura elettronica, indicando, tra l’altro “rif. doc. comm. n. 345 del 4.11.2019, n. 466 del 6.11.2019, n. 837 dell’8/11/2019 etc.); i riferimenti relativi ai documenti commerciali (tipo dato: numero doc. commerciale/ riferimento testo: identificativo alfanumerico del documento commerciale/ riferimento numero: numero progressivo del documento commerciale / riferimento data: data del documento commerciale andranno indicati nel campo “altri dati gestionali”.
Documento commerciale e imposta di bollo
Nel caso in cui il documento commerciale contenga addebiti per spese anticipate (ipotesi agenzia di pratiche automobilistiche) superiori ai 77,47 e quindi vada applicata la marca da bollo da 2 euro, si applica sul documento commerciale? oppure l’Agenzia Entrate metterà nuovamente a disposizione il “resoconto” dei bolli dovuti come per la fatturazione elettronica?
Fattura elettronica e lotteria degli scontrini (comma 541 Legge 232/2016)
La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 540 e’ consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dell’esercizio di attivita’ d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Quindi nella fattura elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovrà essere inserito un campo “codice lotteria”?
Clicca qui per scaricare un fac simile di documento commerciale.
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