istituito il codice tributo per i fornitori che devono recuperare lo sconto

Il Dl 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (c.d. Ecobonus e Sismabonus), permettendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per i suddetti interventi di optare, al posto dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari importo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ultimo recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi può anche cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Con la Risoluzione n. 96/E del 20 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate, per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “6908” denominato “ECOBONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”;
  • “6909” denominato “SISMABONUS – Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge n. 63/2013, e succ. modif.”.

Con la Risoluzione n. 94/E, l’Agenzia delle Entrate ha invece ridenominato i codici tributo “6890” e “6891” per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta corrispondenti al sismabonus ed ecobonus.