Artigiani anche senza trasmissione dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2020 la ricevuta fiscale sarà abolita e sostituita dal documento commerciale (ex scontrino) con una serie di problematiche che abbiamo evidenziato in precedenti scritti, come da link a fondo pagina. <br>Affrontiamo quindi il caso di artigiani che, secondo il nostro parere, possono non dotarsi di registratore telematico (RT) e non emettere il documento commerciale ma assolvere agli obblighi secondo quanto di seguito indicato, si sottolinea a nostro parere. Abbiamo ritenuto di utilizzare termini più semplici possibili, al fine di consentire anche ai non addetti ai lavori di comprendere il significato e le procedure di seguito illustrate.

L’articolo 22 del DPR 633/72 (Legge Iva) prevede che l’emissione delle fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, per le operazioni effettuate da commercianti al minuto (es. negozi), per la somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar etc.), per le prestazioni di servizi rese in locali aperti al pubblico (agenzie pratiche auto, laboratorio di cornici, laboratorio riparazioni piccoli elettrodomestici), in forma ambulante o nell’abitazione del cliente (manutenzione caldaia, idraulico, elettricista, riparazione elettrodomestici etc.).

Perché non è obbligatoria: il legislatore ha voluto evitare che per un semplice caffè dovesse essere emessa fattura, è una norma di semplificazione (!), al posto della fattura rilasciavo lo scontrino ed ora rilascio il documento commerciale, in sostanza il legislatore ha inteso agevolare questi settori di attività prevedendo un sistema più “sbrigativo” di documentare l’operazione.

Mentre è evidente che il bar, l’estetista, l’acconciatore, la parrucchiera e coloro che in genere hanno una certa quantità di operazioni da documentare non potranno far altro che installare il RT e rilasciare il documento commerciale, a nostro avviso altri settori di attività, con numero non rilevante di operazioni, potranno invece non procedere all’installazione del RT considerato quanto si dirà in seguito.

Da premettere e tenere presente che:

la ricevuta fiscale e ora il documento commerciale è da emettersi all’ultimazione della prestazione, intesa come “fine lavoro” indipendentemente dal pagamento (la cliente cui è stata fatta la permanente esce dall’esercizio dell’acconciatore con la ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 uscirà con il documento commerciale, così come si esce dal bar dopo il caffè con il documento commerciale)
l’idraulico che viene a casa mia a cambiare la caldaia, quando ha finito il lavoro compila la ricevuta fiscale ed è quindi lui che esce da casa mia con la ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 dovrebbe entrare in casa mia con un registratore di cassa portatile, emettere a casa mia il documento commerciale, uscire da casa mia con il registratore di cassa portatile che ha registrato l’emissione del documento commerciale.

Perché dal 1° gennaio l’idraulico dovrebbe?
Abbiamo indicato che dovrebbe poiché l’idraulico (ma lo stesso vale per l’elettricista) che non effettua prevalentemente servizi di “pronto intervento” potrebbe assumere il seguente comportamento che ci risulta peraltro adottato da “strutture complesse” che si occupano di manutenzione:

decido di cambiare la caldaia e chiedo il preventivo all’idraulico
l’idraulico mi fornisce il preventivo
il preventivo viene da me accettato
l’idraulico si procura il materiale, emette il documento di trasporto per portare a casa mia caldaia, raccordi etc.etc.; supponiamo che tutto il materiale venga portato a casa mia nel pomeriggio del 20 novembre con documento di trasporto datato 20 novembre
il lavoro di sostituzione della caldaia si svolgerà il 21 novembre e si concluderà in giornata.

A questo punto l’idraulico, il 20 novembre, cioè il giorno prima di terminare il lavoro, emette in capo a me cliente fattura elettronica per saldo lavori non ancora eseguiti ed il 21 novembre l’idraulico si presenta a casa mia con la cassetta degli attrezzi, fa il suo lavoro e mi consegna copia di cortesia della fattura elettronica, emessa il giorno prima.

L’articolo 21 c. 4 della Legge Iva prevede che la fattura vada emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione determinata ai sensi dell’articolo 6, in sostanza ai fini iva (non del rilascio del documento commerciale) l’operazione si considera effettuata, per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo, ma lo stesso articolo 6 al comma 4 prevede che se anteriormente al pagamento sia emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato alla data della fattura o a quella del pagamento. L’idraulico esce da casa mia senza alcun documento, potendo nel caso di eventuali controlli suonare il mio campanello e chiedere di esibire la copia di cortesia della fattura elettronica.

Lo stesso dicasi per i contribuenti forfetari, che sono esonerati da fatturazione elettronica e che rilasceranno eventualmente fattura “cartacea” (questo anche “sul momento”) utilizzando magari il vecchio bollettario di fatture-ricevute fiscali (ma emettendo unicamente fatture fiscali e NON ricevute fiscali, queste ultime, come si è detto, sono soppresse dal 1° gennaio 2020).

Si rammenta peraltro che il comma 541 della Legge 232/2016 prevede che il codice “lotteria degli scontrini” venga indicato anche sulle fatture elettroniche emesse nei confronti di privati maggiorenni, anche se non ci risulta sino a questo momento, modificato il tracciato record della fattura elettronica né risulta indicato dall’Agenzia delle Entrate in quale altro campo vada indicato il “codice lotteria”.

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