Immigrazione, i minori hanno diritto a iscriversi a scuola anche senza permesso di soggiorno

<br>Minori irregolari: diritto all’iscrizione scolastica
I minori presenti in Italia sono soggetti all’obbligo scolastico ed anzi hanno diritto all’istruzione, nelle stesse forme e modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno (in base all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione, e all’articolo 45 comma 1 del DPR 394/1999 Regolamento attuativo TU Immigrazione).
E infatti l’articolo 6 comma 2 del DPR 394/1999 esclude esplicitamente dall’onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le prestazioni scolastiche obbligatorie.
Tale principio è pacificamente riconosciuto dall’Amministrazione.

In particolare il Ministero dell’istruzione ha ribadito che “l’obbligo scolastico integrato nel più ampio concetto di diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia e che in mancanza dei documenti prescritti la scola iscrive comunque il minore straniero” (circolare n. 375 del 25 gennaio 2013).
A conferma di quanto sopra, la giurisprudenza aveva già affermato in passato l’illegittimità della richiesta di esibizione del permesso di soggiorno ai fini dell’iscrizione scolastica, qualificando tale comportamento come discriminatorio rispetto ai cittadini italiani (Tribunale di Milano ordinanza del 11.2.2008).
Scuola di infanzia
Il permesso di soggiorno non è necessario neppure per la scuola dell’infanzia, perché fa parte del sistema educativo di istruzione e formazione che concorre allo sviluppo del minore (in base all’articolo 2 comma 1 della Legge n. 53/03).
Tant’è che il Ministero dell’Interno ha espressamente riconosciuto che non vi è necessità “di esibire i documenti attestanti la regolarità del soggiorno per iscrivere un minore straniero al servizio di asilo nido” (nota 2589 del 13 aprile 2010).

Genitori irregolari: autorizzazione al soggiorno
Resta da chiarire la posizione dei genitori, i quali, essendo irregolari, sono suscettibili di essere allontanati dal territorio italiano.
In base al Decreto Legislativo n. 286/1998, i genitori possono chiedere una temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia laddove il loro allontanamento possa essere fonte per il minore di un danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave.
La Cassazione, con l’importante sentenza del 12 giugno 2019, n. 15750, ha chiarito che tale autorizzazione non deve presuppone necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del fanciullo, ma è suscettibile di comprendere nel suo ambito qualsiasi danno effettivo, concreto ed obiettivamente grave, che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto.
Il danno, anche solo potenziale, deve essere valutato in relazione all’età del minore, al grado di radicamento della famiglia nel territorio nazionale, alla durata del soggiorno, alle prospettive di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell’ipotesi di rimpatrio dei medesimi o di uno solo di essi, nonché alla difficoltà di adattamento del minore alle condizioni di vita e alle usanze di un Paese straniero in caso di diniego dell’autorizzazione il radicamento (Cassazione, sentenza del 17 dicembre 2015, n. 25419; Cassazione, sentenza del 3 agosto 2017, n. 19433).
Si è infine evidenziato che la temporaneità imposta dalla norma al provvedimento di autorizzazione al soggiorno del familiare non implica che debba essere “temporanea” anche la situazione di grave disagio o danno che si vuole contrastare (Cassazione, sentenza del 21 febbraio 2018, n. 4197).
di Antonella Pedone

Fonte: https://www.aduc.it