07 Dic INI-PEC – Pubblico elenco valido per le notifiche PEC
La Corte di Cassazione, dopo tre decisioni errate (Cass. Civ. 3709/2019, Cass. Civ. 24110/2019 e Cass. Civ. 24160/2019), con le quali non riteneva INI-PEC pubblico elenco valido per le notifiche in proprio ai sensi della L. 53/1994, con l’ordinanza n. 29749/2019 del 15 novembre scorso, finalmente torna sui propri passi riconoscendo l’errore contenuto nelle precedenti pronunce.
1. Con la sentenza n. 3709/2019 del giorno 8 febbraio 2019, la Cassazione Civile affermava erroneamente, che solo la notifica PEC effettuata, ai sensi della L. 53/1994, dal difensore all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ( ReGIndE) doveva considerarsi valida ed efficace mentre doveva considerarsi nulla quella effettuata all’indirizzo PEC del destinatario risultante dall’ INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata).
Successivamente venivano pubblicate altre due decisioni (Cass. Civ. 24110/2019 e Cass. Civ. 24160/2019) con le quali la Cassazione ribadiva l’errato principio contenuto nella sentenza n. 3709/2019. Con l’ordinanza n. 24110/2019 del 27 settembre 2019, il Collegio affermava che “in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 bis C.p.c. e del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (ReGIndE), unicamente quello risultante da tale registro.”.
La Corte di Cassazione, con tale principio, negava la qualifica di pubblico elenco, ai sensi della richiamata normativa, al registro INIPEC che invece, non solo era (ed è) pubblico elenco previsto ed indicato dalle stesse norme richiamate dalla Suprema Corte ma era (ed è), altresi, l’elenco che, unitamente al ReGIndE, contiene gli indirizzi PEC dei professionisti ai quali è pacifico che il mittente delle notifica PEC possa attingere per ricavare l’indirizzo PEC del destinatario.
Con l’ordinanza n. 24160/2019 del 27 settembre 2019, se è pur vero che, nel caso in esame, l’atto era stato notificato al destinatario all’indirizzo PEC della cancelleria dell’immigrazione del Tribunale che il mittente, presumibilmente nella relata di notifica, dichiarava di aver estratto da INI-PEC, i Giudici della Cassazione ritenevano non solo che l’indirizzo PEC a cui era stata inviata la notifica non avesse nulla a che vedere con il destinatario della notifica ma, aggiungevano che, essendo stato, l’indirizzo PEC, estratto da INI-PEC, tale pubblico elenco non poteva considerarsi “attendibile” e ciò affermavano anche riferendosi al contenuto della decisione n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019, il cui principio è stato oggetto di critica in apertura di commento.
2. Con l’ ordinanza n. 29749/2019 del 15 novembre scorso, la Suprema Corte finalmente torna sui propri passi e, tramite il procedimento di correzione d’errore materiale, rettifica l’errato principio contenuto nell’ordinanza n. 24160/2019 con il quale il registro INI-PEC veniva espressamente “dichiarato non attendibile”.
I giudici precisano che l’errore materiale si annida nella parte della motivazione dell’ordinanza in cui si è parlato di un’inidoneità al registro INI-PEC nella sua oggettività, indicandolo espressamente come “dichiarato non attendibile” da altro provvedimento precedente della Corte (la n. 3709/2019, sentenza che peraltro verrà corretta).
In realtà, chiariscono i giudici, l’ordinanza “corretta” intendeva solo assumere una condivisibile “inidoneità soggettiva” del registro INI-PEC con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del Tribunale di Firenze).
In pratica, nell’ordinanza corrigenda, la Corte voleva soltanto evidenziare che le due notifiche del ricorso indirizzate al magistrato destinatario (sia come domiciliato presso un indirizzo INI-PEC riferito al Tribunale di Firenze, sia come domiciliato presso un indirizzo estratto dal ReGindE e riferito allo stesso Tribunale), riguardavano indirizzi soggettivamente non riferibili quali pretesi luoghi di elezione di domicilio al magistrato.
Pertanto, in materia di notificazione al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dall’art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.
Dunque, poiché è il Codice dell’Amministrazione Digitale a disciplinare proprio il registro INI-PEC, questo deve ritenersi costituire senza dubbio un elenco valido e utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L. 53/1994.
Sintetizzando: il professionista ha il proprio indirizzo PEC presente tanto nel ReGindE che in INI-PEC; ciò significa che se nella relata di notifica il mittente dichiara di aver estratto la PEC del destinatario dall’INI-PEC, la notifica deve essere ritenuta assolutamente valida, a prescindere dal fatto che quel professionista abbia anche l’obbligo di essere presente nel ReGindE, in quanto INI-PEC e ReGindE sono entrambi pubblici elenchi dai quali attingere gli indirizzi PEC dei destinatari.
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