L'imminente nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l.. Alcune proposte dal CNDCEC

<br>Posticipare la nomina del collegio sindacale in un’ottica di semplificazione dei processi societari: auspicabile venga accordata alle società la possibilità di nominare l’organo di controllo anche successivamente alla scadenza nell’art.379, terzo comma, del Codice della crisi.

È la proposta riportata in una nota della Fondazione nazionale dei commercialisti, che riferisce sulle interlocuzioni tenutesi tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituzioni e Ministero.

Così la nota, in un passaggio dedicato al nuovo articolo 2477: “Stando a quanto recita l’art. 2477, quinto comma, c.c. l’assemblea, chiamata ad approvare il bilancio in cui viene superato almeno uno dei nuovi limiti individuati nel secondo comma, dovrebbe provvedere entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio alla nomina dell’organo di controllo o del revisore”. Termine in apparenza perentorio che però, secondo la nota, “non trova applicazione per le prime nomine che si rendano necessarie a seguito dei mutati parametri di riferimento che impongono obbligatoriamente la nomina dell’organo di controllo o del revisore, dal momento che l’art. 379 del Codice della crisi individua un regime transitorio per la nomina dell’organo di controllo o del revisore al superamento dei nuovi limiti di cui all’art. 2477, secondo comma, c.c.”.

L’articolo 379 anticipa la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale al 16 dicembre 2019, dato che, stando alla relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 “un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e soprattutto dei sistemi di allerta”.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ritiene che rinviare il termine del 16 dicembre 2019 eviterebbe “convocazioni ad hoc dei soci da parte degli amministratori”, preferendo “una soluzione che consenta alle società di rinviare la nomina dell’organo di controllo o del revisore al momento in cui verrà convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019”.

Ai sensi dell’art. 2478-bis c.c. il bilancio viene presentato ai soci, a cui spetta approvarlo, entro il termine stabilito nell’atto costitutivo e comunque entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, fatta salva la possibilità di fruire di un maggior termine, nei limiti dell’art. 2364 c.c. per le s.p.a.

“Solitamente – recita la nota – le società fruiscono della dilazione temporale dei centoventi giorni, approvando il bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno”. Il Consiglio suggerisce quindi un’altra opzione interpretativa che “consenta ai soci di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019”.

Da preservare è la simmetria tra il momento in cui l’organo di controllo viene nominato e il momento i cui l’organo di controllo cessa le proprie funzioni, privilegiando l’intervallo temporale in cui i soci sono tradizionalmente convocati per l’approvazione del bilancio di esercizio: “Un organo di controllo nominato a fine 2019, in ordine di esercizio 2019, non potrà rendere un’esaustiva informativa destinata ai soci, non avendo svolto alcuna attività in adempimento dei propri doveri”.

Le osservazioni del Consiglio Nazionale non si fermano qui: “I sindaci hanno diritto a percepire un compenso che viene determinato dai soci all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio” ma “anticipando la nomina dell’organo di controllo alla data in cui la società delibera la modifica dello statuto, vale a dire entro il 16 dicembre 2019, […] e in relazione ai termini di approvazione del bilancio che raramente coincide con la chiusura annuale dell’esercizio, si potrebbe verificare l’ipotesi in cui il collegio sindacale una volta nominato si veda retribuito un compenso calcolato sul triennio di riferimento che non ricomprenda l’ulteriore attività che sarà comunque tenuto ad effettuare, in base all’art. 2400 c.c., ai fini dell’approvazione del bilancio di esercizio, attività che l’art. 2429 c.c. stigmatizza tra i poteri doverosi dell’organo di controllo”.

Ad oggi non si è ancora registrata alcuna modifica normativa in tale direzione, ma il Consiglio d’intesa con Confindustria ha ritenuto “utile pubblicare questo orientamento interpretativo, fermo restando l’opportunità di una soluzione giuridica alla questione”.
“Soluzione” che sinceramente appare difficile, visti i tempi ristrettissimi.